Per coloro che percepiscono l’assegno di inclusione ci sono alcune offerte che vanno accettate obbligatoriamente, altrimenti si perde il sussidio
Con il nuovo Decreto Lavoro approvato a inizio maggio, il Governo ha introdotto un nuovo tipo di sussidio per le famiglie meno abbienti, che va di fatto a sostituire il Reddito di Cittadinanza. Si tratta dell’assegno di inclusione, che è destinato a una platea ristretta di nuclei familiari con condizioni più stringenti per richiedere tale sussidio, che tra l’altro non è illimitato nel tempo.
Ci sono infatti delle offerte di lavoro che, se rispettano i requisiti fissati dal Decreto Lavoro, vanno obbligatoriamente accettate. Andiamo dunque a vedere quali offerte lavorative il percettore dell’assegno non può permettersi di rifiutare per continuare ad usufruire del beneficio.
Ricordiamo che l’assegno di inclusione spetta solo a nuclei familiari al cui interno sia presente un disabile, un minorenne o un over 60. L’importo erogato annualmente è pari a 6.000 euro (quindi 500 euro al mese). Tali importi possono variare in base alla composizione del nucleo familiare, di cui si tiene conto con la c.d. scala di equivalenza.
Il decreto dispone che i nuclei familiari che beneficiano dell’assegno di inclusione, dopo aver sottoscritto il patto di attivazione digitale, devono aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa. Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione del patto. Ma quali sono queste offerte di lavoratore che non possono essere rifiutate dal percettore dell’assegno?
Il componente del nucleo familiare abile al lavoro, se non vuole perdere il sussidio, è tenuto ad accettare un’offerta lavorativa che abbia precise caratteristiche. La prima è che si riferisca a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale. La seconda a un rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno.
O ancora un’offerta dove la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi. E infine che si riferisca a un contratto di lavoro a tempo determinato se il luogo di lavoro non dista più di 80 km dal domicilio del soggetto. Se l’offerta di lavoro ha una durata tra uno e sei mesi, l’assegno di inclusione è sospeso d’ufficio per quel periodo.
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