La domanda che ci si pone è se si può dedurre la quota capitale del debito dopo la rottamazione quater dal reddito nella dichiarazione
In tanti si trovano con una cartella di pagamento non saldata negli anni passati e hanno intenzione di presentare domanda per la rottamazione quater. La domanda che costoro si pongono è se, una volta pagato l’importo dovuto a seguito della rottamazione, potranno portare comunque in deduzione nella dichiarazione dei redditi tale importo che hanno saldato.
Si tratta di un altro dubbio sulla sanatoria cartelle con la legge di Bilancio 2023, che va chiarito nel dettaglio. Si tenga a mente che la rottamazione quater è disciplinata da questa legge e tale edizione riguarda le cartelle che hanno ad oggetto i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate dal 1 gennaio 2000 a l 30 giugno 2022. Per usufruirne è necessaria la domanda all’AdE entro il 30 aprile 2023.
Nella richiesta va indicato se si vuole pagare tutto insieme o a rate (massimo 18). Aderendo alla rottamazione quater si può risparmiare perché chi ne beneficia deve pagare solo alcune voci della cartella: quota capitale del debito, somme maturate per rimborso spese delle procedure esecutive e i diritti di notifica. Non si devono saldare invece le somme a titolo di interessi iscritti a ruolo né sanzioni o interessi di mora.
Per quanto riguarda i debiti relativi a sanzioni per violazioni del codice della strada o di tipo amministrativo, l’accesso alla sanatoria consente di non pagare i titoli di interessi, mentre il resto va saldato. Passiamo però ora all’Imu, sottolineando subito che quella pagata sugli immobili strumentali si deduce dal reddito dell’attività. L’immobile strumentale è quello in cui si svolge l’attività d’impresa o professionale.
Sul Testo Unico Imposte sul reddito c’è scritto inoltre che le imposte sui redditi per le quali è prevista la rivalsa non sono ammesse in deduzione. L’IMU non rappresenta un’imposta sul reddito, bensì un’imposta sul possesso di immobile, e non è prevista nemmeno la rivalsa, come avviene invece per l’IVA.
La deduzione deve avvenire nell’anno d’imposta del pagamento, per cui se l’IMU immobili di competenza di qualsiasi anno passato è pagata nel 2023, si può dedurre l’importo nel Modello Redditi 2024. In conclusione, la quota è deducibile nella dichiarazione dei redditi.
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