L’Agenzia delle Entrate sta avviando controlli a tappeto sulle fatture elettroniche: ecco cosa sta accadendo realmente.
Come molti di voi già sapranno, a partire dal 1° gennaio 2019 è stato esteso l’obbligo di fatturazione elettronica ai privati che svolgono attività e prestano servizi in Italia. Tale obbligo riguardava solamente coloro che non rientravano nel regime forfettario ma a partire dal primo luglio di quest’anno si è deciso di applicare l’obbligo anche per loro a patto che siano titolari di un profitto annuale superiore a 25mila euro.
Ciò detto, l’Agenzia delle Entrate ha deciso di mettere in atto controlli ancora più serrati al fine di contrastare in maniera più efficace l’evasione fiscale. In particolare, si è deciso di vietare l’uso dei dati in fattura che descrivono la tipologia di beni acquistati o delle prestazioni che si sono ricevute.
Il garante dei dati personali infatti si è pronunciato sollevando il problema relativo alla privacy dei contribuenti italiani. Senza contare poi che l’obbligo per colui che offre una prestazione, o per colui che la riceve, di identificare il soggetto che cede o commissiona un servizio potrebbe avere come conseguenza il trattamento non corretto di questi dati, con la successiva identificazione errata di quella che è la sua capacità contributiva. In ogni caso, va precisato che continuano ad essere ammessi i controlli sulle richieste di detrazione e deduzione delle spese sostenute e documentate da fattura. Il contribuente ha il dovere di dimostrare la deducibilità o la detraibilità della spesa sostenuta descritta nel corpo della fattura. In
I dati fattura integrati che rientrano nelle operazioni B2C possono comunque subire controlli da parte delle Entrate al fine di contrastare l’evasione fiscale relativa all’Iva. I criteri in particolare sono stati modificati in relazione all’errore 00471 per le fatture elettroniche. Questo nello specifico identifica che da un lato il prestatore, dall’altro il cedente non possono essere uguali. Ciò riguarda anche l’errore 00472 che sta ad indicare che il cedente nonché prestatore deve essere uguale al cessionario nonché committente, nel caso dei documenti TD21 e TD27. Ancora, i criteri relativi ai controlli cambiano anche per quanto concerne l’errore 00475 riguardante l’obbligo dell’inserimento della partita IVA del cessionario/committente, anche per il documento TD28.
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