Servono dei requisiti ben precisi per avere accesso al bonus anzianità: di quali stiamo parlando
Il bonus anzianità in relazione alle pensioni dei lavoratori statali è strettamente correlato alla prestazione di invalidità. Quest’ultima prevede l’impossibilità di svolgere qualunque tipologia di attività lavorativa e un grado di invalidità totale. Si tratta di un’invalidità totale al 100% quella che caratterizza la pensione di inabilità e in questi casi scatta l’assistenza prevista dalla legge.
Ma come si può ottenere la pensione di invalidità? Intanto è necessario che l’apposita commissione sanitaria che accerta i requisiti per la pensione stabilisca che lo stato invalidante sia definitivo o permanente. La pensione di Inabilità viene riconosciuta nei confronti della generalità dei lavoratori iscritti presso l’assicurazione generale obbligatoria dei dipendenti.
Bonus anzianità per la pensione, i requisiti
Ma viene riconosciuta anche presso gli altri fondi dell’Inps. Come previsto dall’art. 2 nel comma 12, per gli statali c’è anche un bonus anzianità e riguarda il riconoscimento di un’anzianità convenzionale, come se chi ne beneficia avesse lavorato fino a 60 anni o avesse accumulato 40 anni di servizio. La pensione è calcolata in base ai contributi versati, più quelli accreditabili virtualmente col bonus.
L’anzianità contributiva è il requisito più importante per la pensione di inabilità. La legge ha stabilito che il lavoratore deve possedere almeno 3 anni di contributi versati negli ultimi 5 precedenti alla domanda. L’altro requisito invece è quello sanitario, ovvero il riconoscimento da parte della commissione medica dello stato di impossibilità a svolgere attività lavorativa.
L’infermità non deve essere successiva a causa di servizio, malattia o infortunio sul lavoro, perché per queste motivazioni c’è l’Inail. Infine serve anche la risoluzione del rapporto di lavoro per infermità che non dipenda da causa di servizio. Si ricorda inoltre che la pensione di inabilità è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa, pena la sospensione del pagamento da parte dell’Inps.