La legge stabilisce delle regole ben precise per quanto riguarda il pignoramento di stipendio e pensione: come funziona
L’articolo 13 del decreto legge numero 83 del 2015 prevede che la pensione non possa essere pignorata per l’ammontare corrispondente all’assegno sociale aumentato della metà. La restante parte può essere pignorata per un quinto e l’importo pignorabile è quindi pari a 672,78 euro. Il decreto parte dall’assegno sociale per individuare le soglie dell’impignorabilità.
Per l’anno corrente l’importo dell’assegno sociale fissato dall’INSP è di 468,10 euro mensili, ovvero poco oltre i 5.600 euro l’anno. Il pignoramento è da considerarsi inefficace se il creditore viola questi limiti, e ciò è rilevabile anche dal giudice dell’esecuzione d’ufficio. Per quanto riguarda invece il pignoramento del conto corrente bisogna distinguere fra due casistiche.
Stipendio e pensione, come funziona il pignoramento
Se l’accredito è avvenuto precedentemente al pignoramento, possono essere pignorati per l’importo superiore al triplo dell’assegno sociale. Se l’accredito è avvenuto alla stessa data del pignoramento o successiva, le somme possono essere pignorate nel limite dell’assegno sociale oltre la metà. Nel primo caso l’eccedente è completamente pignorabile, mentre nel secondo lo è solo per un quinto.
Se hai perso il lavoro e stai percependo l’assegno di disoccupazione, c’è una brutta e una buona notizia. L’indennità di disoccupazione, la Naspi, può essere bloccata ma solo entro determinati limiti stabiliti dalla legge. Si corre quindi il rischio di vedersi pignorare l’assegno mensile di disoccupazione, ma solo per una quota. Il pignoramento può essere fatto prima che si percepisca l’assegno, direttamente presso l’Inps.
Quando l’assegno è stato accreditato in Banca e sul conto corrente, le regole sono invece diverse, e quindi può essere pignorato l’intero importo dell’assegno.