La quattordicesima mensilità è un importo extra che viene aggiunto alle pensioni e agli stipendi dei lavoratori dipendenti una volta all’anno. Questo equivale a poco meno di una vera mensilità piena dello stipendio o del trattamento pensionistico, ma si applica anche alla pensione minima?
Al contrario di come potrebbe suggerire il nome, la pensione minima non è una prestazione di misura inferiore che chi non ha raggiunto i requisiti per la pensione per età può prendere. In realtà la pensione minima non è neanche una prestazione a se stante.
Si tratta di un’integrazione al trattamento minimo che spetta a chi riceve una pensione di importo molto basso. Quindi non è una pensione che viene data a chi non ha raggiunto la pensione per età o contributi, ma un’integrazione per chi ha una pensione più bassa della media. Non si riceve a prescindere, ma occorre necessariamente aver raggiunto i requisiti per la pensione regolare e averla ottenuta.
Questo fa sorgere una domanda: vista l’identità così atipica della pensione minima, la Quattordicesima mensilità viene applicata anche in sua presenza? Secondo la legge in vigore, i pensionati INPS che hanno un reddito non più alto di 2 volte il trattamento minimo, una volta compiuti i 64 anni hanno diritto a percepire la Quattordicesima applicata al loro assegno pensionistico. La pensione minima e la Quattordicesima mensilità sono cumulabili, ma l’importo di quest’ultima varia a seconda del reddito individuale del pensionato e l’anzianità contributiva maturata. In particolare, la Quattordicesima varia in base agli anni di contributi posseduti e dal reddito del pensionato nel 2022:
- 437 euro fino a 15 anni di contributi, se il beneficiario era un lavoratore dipendente, o sino a 18 anni di contributi se era un lavoratore autonomo;
- 546 euro oltre 15 anni di contributi ma entro i 25 anni di contributi se il pensionato era un lavoratore dipendente, oppure oltre 18 anni, ma entro 28 anni di contributi se era un lavoratore autonomo;
- 655 euro oltre i 25 anni di contributi se il pensionato era un lavoratore dipendente, oppure oltre i 28 anni di contributi se era un lavoratore autonomo.
Gli importi presentati valgono per il beenficiario spettante la misura piena a chi non supera 1,5 volte il trattamento minimo. Chi supera tale soglia, ma non supera la soglia determinante di 1,5 volte il trattamento minimo più l’importo della somma aggiuntiva ipoteticamente spettante, l’importo della Quattordicesima da corrispondere è pari alla differenza tra la soglia prevista e il reddito percepito.