E’ prevista una nuova rateizzazione delle cartelle esattoriali. Ecco cosa succede se non si paga in tempo.
L’Agenzia delle Entrate ha concesso a coloro che sono chiamati al pagamento delle cartelle esattoriali una nuova rateizzazione. A tal proposito, però è importante è prestare molta attenzione alle scadenze fissate per evitare conseguenze se non si paga. Il mancato pagamento infatti espone il contribuente ad un rischio ben preciso di cui è bene essere a conoscenza per evitare problemi con l’Agenzia delle Entrate.
Mediante il Decreto Aiuti, il Governo ha deciso di mettere in atto un intervento a favore del contribuente. Nello specifico, è stata previsto un innalzamento dell’importo che quest’ultimo deve versare al Fisco entro il quale si può richiedere di rateizzare il pagamento.
Chi ha davvero la possibilità di farlo
L’importo nello specifico è stato fissato sui 120 mila euro. Non solo, non è prevista alcuna documentazione atta a provare la difficoltà economica che si sta vivendo. La richiesta di rateizzazione avviene dunque in maniera automatica se oltre al limite dell’importo, non si richiedono oltre 72 rate. Va precisato però che nel caso in cui non si pagassero 8 rate, invece di 5, si verifica la cessazione del diritto di usufruire del piano di rateizzazione. Questo vale peraltro sia che il mancato pagamento sia consecutivo o al contrario cadenzato.
Per quanto concerne la rateazione richiesta in un periodo antecedente il 16 luglio 2022, si può richiedere una nuova rateizzazione. Questo però può avvenire solo e soltanto dopo essersi messi in regola con il pagamento delle rate scadute. In riferimento invece alle richieste pervenute dopo il 16 luglio 2022, i debiti non possono più essere rateizzati. Va precisato che in tal caso è possibile comunque richiedere un piano di rateizzazione nel caso di altre cartelle esattoriali. Inoltre, per le rate richieste a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 15 luglio 2022, la cessazione del diritto in esame si verifica in seguito al mancato pagamento di 5 rate. Per quanto concerne le rate accordate prima dell’8 marzo, la decadenza si verifica con il mancato adempimento del pagamento di 18 rate, mentre per quelle concesse dopo l’8 marzo fino al 31 dicembre 2021, la cessazione del diritto si verificato con il mancato pagamento di 10 rate.