L’8 agosto era l’ultimo giorno per il pagamento della rata della rottamazione ter e del saldo e stralcio. A partire da oggi, quindi, scade la Pace Fiscale per chi non ha pagato. Ecco quali sono le conseguenze di chi ha problemi col Fisco.
Secondo le normative attuali, esistono dei limiti entro cui poter saldare i conti con il Fisco e pagare le tasse dovute. Entro lunedì 8 agosto, infatti, il contribuente deve saldare i pagamenti stabilite dalle norme. In particolare, la data appena indicata rappresenta il limite entro cui pagare le rate 2021 riferite alla rottamazione-ter.
Lunedì 8 agosto 2022 era il termine ultimo per i pagamenti della rottamazione delle Cartelle esattoriali 2021. Entro questa data, dunque, dovevano essere pagate tutte quelle rate scadute nel 2021. Tra queste, sono incluse quelle del: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2021. Secondo le varie normative, il pagamento delle rottamazioni era previsto per il 31 luglio 2022 ma, prendendo in considerazione il sabato e la domenica (rossi) e i relativi 5 giorni di tolleranza, è stato possibile effettuare il pagamento entro l’8 agosto 2022. Saldati i pagamenti relativi al 2021, dovevano essere pagate le rate che hanno la loro scadenza nel 2022, ovvero entro il 30 novembre 2022.
Qursto significa che a partire da oggi è terminato il regime agevolato entro cui poter pagare i propri debiti col Fisco. Con il decadimento della pace fiscale, i contribuenti con un debiti nei confronti dello Stato non potranno ricevere ulteriori dilazioni e dovranno pagare integralmente il debito. Secondo quanto riportato dalla norma vigente, per quanto concerne quelle domande di dilazione inviate entro il 16 luglio 2022, coloro che non provvederanno al pagamento in 8 rate (anche non consecutive) non avranno più la possibilità di rateizzare i carichi.
Esclusa la nuova possibilità di dilazione, l’intero importo diviene immediatamente riscuotibile in una sola soluzione e il contribuente sarà costretto a pagare. In caso il contribuente continuasse a non pagare, il Fisco sarebbe autorizzato a procedere con i pignoramenti, i fermi amministrativi e le ipoteche. Secondo la norma precedentemente in vigore, datata 1973, veniva invece concessa al debitore la possibilità di dilazionare ancora il carico oggetto di decadenza, fermo restando, però, che tutte le rate dovessero essere state pagate al momento di una nuova richiesta di rateizzazione.