Aerei: ritardi e cancellazioni. Quando la compagnia ci deve un “bonus” di 600 euro

Con l’arrivo delle vacanze gli aeroporti spesso fanno in difficoltà. Tra poco personale a disposizione e ritardi o cancellazioni di aerei, il viaggiatore spesso deve fronteggiare molte problematiche logistiche ma soprattutto di carattere economico. Cosa può fare il viaggiatore che si vede cancellato o annullato un volo? Sono previsti degli indennizzi a suo favore? Vediamo nel dettaglio quali sono i diritti del viaggiatore.

Aeroporto (foto Adobestock)
Aeroporto (foto Adobestock)

Cancellazione volo: cosa spetta al viaggiatore?

Per volo cancellato si fa riferimento all’annullamento di una determinata tratta area regolarmente prenotata da parte di un passeggero. I passeggeri non hanno diritto ad un indennizzo se l’annullamento del volo è per cause forza maggiore:

  • condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo
  • chiusura dello spazio aereo
  • rischi per la sicurezza dei passeggeri problemi legati a una possibile instabilità politica del paese di partenza o destinazione

Ogni passeggero ha diritto ad un indennizzo se la cancellazione del volo non è quindi per cause forza maggiore. Le somme previste sono:

  • 250 euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km
  • 400 euro per i voli intracomunitari che superino i 1500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km
  • 600 euro per le tratte aeree superiori ai 3.500 Km al di fuori dell’Unione Europea

Oltre al rimborso, un viaggiatore ha anche diritto di ricevere:

  • pasti e bevande in relazione alla durata del tempo di attesa;
  • una adeguata sistemazione in albergo nel caso fossero necessari uno o più pernottamenti trasferimento dall’aeroporto alla struttura di sistemazione e viceversa

Aeroporto (foto Adobestock)

Quando si può chiedere rimborso?

L’indennizzo in questione non può essere richiesto nel caso in cui la compagnia area abbia:

  • comunicato la cancellazione del volo con un preavviso di almeno due settimane rispetto alla data di partenza
  • informato della cancellazione del volo con un preavviso compreso tra due settimane e sette giorni e abbia offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto
  • comunicato la cancellazione del volo meno di sette giorni prima del giorno della partenza e nel caso in cui sia stato offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario del volo originale

Entro quanto tempo è possibile richiedere un rimborso?

Se si tratta di una compagnia aerea italiana, è possibile inoltrare il proprio reclamo entro 2 anni a partire dalla data del volo in questione. Nel caso di una compagnia aerea belga, la scadenza è pari a 1 anno, se è tedesca 3 anni, mentre per la maggior parte dei paesi europei lo standard corrisponde a 2 anni di tempo a partire dalla data del volo cancellato.

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