Accedere al Superbonus 110% sta diventando sempre più difficile. La normativa è nuovamente cambiata con tutte le conseguenze che ne derivano per quanto riguarda la cessione del credito alle banche da parte di chi ha usufruito di questa agevolazione in vigore dal 2020.
Superbonus, cosa fare se la banca rifiuta credito originario? Il Superbonus 110% ha computo due anni dalla sue entrata in scena. Rispetto alla versione originaria l’articolo 119 del decreto legge 34/2020 è stato modificato ben 14 volte. Una notizia che manda nel caos tutti i cantieri edili in quanto si trovano praticamente ogni due mesi con normative di riferimento sempre più diverse. Un problema di non poco conto dato che un lavoro edile dura diverso tempo.
Superbonus 110%: le ultime novità
Le ultime modifiche del Governo hanno ribadito in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali che:
- per le spese sostenute dal 2022 al 2024 c’è la possibilità di fruire delle detrazioni spettanti mediante sconto in fattura o cessione del credito. La norma precedente limitava le spese sostenute nel 2020 e 2021.
- per gli interventi rientranti nel Superbonus, la facoltà di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, venga estesa agli interventi effettuati fino al 31 dicembre 2025.
Cosa accade se la banca rifiuta cessione del credito?
Per adesso è consentita la cessione solo per tre volte: la prima in maniera libera, mentre seconda e terza cessione solo verso le banche, le assicurazioni e le società finanziarie. Per adesso è consentita la cessione solo per tre volte: la prima in maniera libera, mentre seconda e terza cessione solo verso banche, assicurazioni e società finanziarie.
Da quando sono cambiate le regole del Superbonus, le cose si sono complicate notevolmente. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito cosa accade se una Banca rifiuta la cessione del credito a lavori iniziati. Con la risposta all’interpello 358/2022, l’Agenzia si è espressa in merito all’utilizzo parziale in compensazione del credito imposta del Superbonus e la ricostituzione del valore originario dello stesso.
Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali. Chi non utilizza nell’anno la quota di credito d’imposta non può chiedere il rimborso o utilizzarla negli anni successivi.