Sono state indicate le regole per il versamento del contributo da parte delle aziende del settore energetico che il governo Draghi ha elaborato. Ma che cosa sono? In che modo si collegano agli attuali aumenti dei prezzi?
Ecco che cosa ha ideato il Governo Draghi per fronteggiare l’aumento dei prezzi: una nuova tassa al 25%: ma in cosa consiste? Su chi andrà a pesare? Ecco come funzionerà e in che modo si prevede possa aiutare a contenere alcuni dei prezzi troppo alti in questo periodo.
Sono state pubblicate le regole per il versamento del contributo da parte delle aziende del settore energetico che il governo ha introdotto per abbassare i costi di energia e gas per le imprese e i consumatori. Si sta parlando del contributo solidale e straordinario indicato dal decreto Ucraina.
Lo devono versare quelle aziende che producono energia elettrica o gas metano o che estraggono gas naturale, i soggetti rivenditori e coloro i quali esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.
Il contributo straordinario è stabilito al 25% dell’incremento e si applica solo se l’incremento stesso è superiore al 10% e ai 5 milioni di euro.
Contributo 25%, quando bisogna pagare
Il contributo non è deducibile per le imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il versamento deve essere eseguito per un importo pari al 40%, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022; per la restante parte del 60%, a saldo, entro il 30 novembre 2022, usando i codici tributo specificati successivamente.
Sono tante le associazioni di categoria e esperti del settore a chiedere chiarimenti sull’applicazione del contributo straordinario Ucraina. Con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, dopo il parere dell’Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente (ARERA), sono stati definiti vincoli e le regole di pagamento del contributo.
L’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022 ha indicato l’applicazione di un contributo a titolo straordinario una tantum a carico nello specifico di soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica, soggetti che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale.
Quali altri soggetti dovranno pagare
Accanto a questi, l’onere ricadrà anche su soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale, ma anche coloro che svolgono l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.
Si aggiungono i soggetti che importano energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato questi prodotti provenienti da altri Stati dell’Unione europea.
L’Agenzia delle entrate ha spiegato che si deve ritenere che il contributo straordinario sia applicabile a tutti i soggetti, stabiliti o meno in Italia, che, anche in via residuale, e non solo come attività principale, esercitano nel territorio italiano una o più delle attività citate sopra.
Non sono, invece, tenuti al pagamento del contributo straordinario quelli che svolgono attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.