Un caso che ha cambiato per sempre la possibilità o meno degli autovelox di multarti. Molte delle sanzioni possono essere annullate nel 2022, e tutto per la differenza che c’è tra gli apparecchi omologati e approvati.
Non si fa molto caso ai modelli di autovelox utilizzati dalle forze dell’ordine quando gli agenti ci fanno la multa. Eppure, se avessimo prestato attenzione avremmo potuto contestare la multa perché l’apparecchio utilizzato non è omologato.
Questo è quello che si è detto un automobilista fermato dagli agenti. Notando la macchina utilizzata per misurare l’andatura del suo veicolo, ritenuta troppo alta per la strada percorsa, ha deciso di presentare ricorso presso il tribunale di Alessandria perché l’apprecchio risultava soltanto approvato e non omologato. Inizialmente il Tribunale ha confermato la multa effettuata dagli agenti, ma in seguito la questione è stata presa in carico dalla Corte Suprema di Cassazione.
Con un’ordinanza del 17 marzo 2022, la Corte di Cassazione ha deciso che tutti gli strumenti di misurazione della velocità dovranno essere sottoposti a omologazione. Secondo la Corte Suprema, gli strumenti di misurazione della velocità devono passare dei controlli periodici che ne verifichino la funzionalità e la taratura, e queste verifiche devono essere confermate da apposite certificazioni di omologazione e conformità. Questo perché non c’è altra attestazione o certificazione che possa parimenti provare il corretto funzionamento delle macchine utilizzate per la misurazione della velocità dei veicoli. La situazione non è però conclusa, visto che a quanto pare il problema dell’omologazione degli strumenti in mano agli agenti non è tecnica, ma terminologica.
Nei pareri dell”8 aprile 2020 e dell’11 novembre 2020, infatti, il Ministro dei Trasporti ha dichiarato che la terminologia utilizzata nel Codice della Strada e nei regolamenti correlati non fa differenza tra omologazione e approvazione per quanto riguarda gli apparecchi di misurazione della velocità. Il Ministero ha quindi dichiarato che le procedure di controllo e verifica della funzionalità delle macchine, così come le certificazioni redatte in seguito a queste, non fanno differenza tra il termine “omologato” e “approvato”. Pertanto la differenza tra quello che il regolamento prevede adesso e quanto deciso dalla Corte di Cassazione sta solo nella terminologia utilizzata. Non si ha ancora una conclusione su questa questione e si aspettano aggiornamenti.