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Ferie e permessi, attenzione alla scadenza del 30 giugno

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Bruno Galvan

Il 30 giugno è una data importante per tutti i datori di lavoro. Entro quella data dovranno smaltire i permessi e le ferie non godute dai loro lavoratori nel corso dell’anno 2020 per non rischiare sanzioni da parte degli organi di controllo del lavoro. 

Cosa succede se il datore non mi dà ferie e permessi goduti? Il 30 giugno è una scadenza importante per tutti i lavoratori di lavoro. Entro quella data scade il termine ultimo delle quattro settimane di ferie legalmente maturate nell’anno solare 2020. Sempre il 30 giugno scade anche il periodo di fruizione dei permessi cosiddetti “ex-festività” e per riduzione dell’orario di lavoro. L’eventuale presenza di ferie e permessi non goduti entro la fine di questo mese può comportare delle sanzioni per il datore che non ha provveduto a rispettare cosa dice il CCNL.

Ferie e permessi non goduti: cosa prevede la legge?

La durata minima delle ferie per un lavoratore è pari a quattro settimane per ogni anno di lavoro svolto. Il periodo di ferie va goduto:

  • Per almeno due settimane, nel corso dell’anno di maturazione
  • Per le restanti due settimane entro i diciotto mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

Questo significa che le ferie legalmente maturate nel corso del 2020 devono essere obbligatoriamente godute entro il 30 giugno 2022.

A differenza di quanto previsto per le ferie, nel caso dei permessi non goduti, riconosciuti dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale per:

  • Riduzione dell’orario di lavoro (cosiddetti “permessi ROL”);
  • Sostituzione delle festività religiose considerate non festive sotto il profilo civile (cosiddetti “permessi ex-festività”)

Cosa rischia datore di lavoro per permessi e ferie non godute?

l mancato godimento delle ferie “legali” entro i diciotto mesi o l’eventuale maggior periodo previsto dalla contrattazione collettiva, espone il datore di lavoro ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a:

  • Sanzione base, da 120 a 720 euro;
  • Maggiorazione, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori o si è verificata per almeno due anni, da 480 a 1.800 euro;
  • Maggiorazione, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori o si è verificata per almeno quattro anni, da 960 a 5.400 euro (in tal caso non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta).

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