Con il bollo auto è possibile fare degli errori. Nonostante la tassa sul possesso di un mezzo a motore si obbligatoria, c’è comunque un modo per avere indietro i propri soldi in caso di pagamento non dovuto.
Il bollo auto deve essere pagato per il solo fatto di possedere un mezzo di trasporto a motore. Si tratta di una tassa essenziale perché il veicolo possa circolare, ma in caso di errori è possibile richiedere un rimborso delle spese sostenute.
Ci sono dei casi con il bollo auto in cui è possibile commettere errori. Questi solitamente fanno in modo che il contirbuente paghi più di quanto dovuto al Comune di riferimento per il bollo auto. Uno degli esempi più comuni è quello di un pagamento doppio mentre il bollo auto è ancora attivo. Succede molto più spesso di quanto non si creda, magari per lo smarrimento della ricevuta di pagamento o dimenticanza del contribuente stesso, questi potrebbe finire per pagare due volte il bollo auto nello stesso anno. Un altro episodio molto comune è che due coniugi che utilizzano lo stesso veicolo paghino entrambi il bollo auto l’uno all’insaputa dell’altro.
In questo caso come si fa a riavere indietro i propri soldi? Proprio perché l’eventualità di pagamenti non dovuti non è così rara, la procedura per riavere indietro i soldi dati per errore è piuttosto semplice. Il rimborso non è automatico, deve essere il contribuente a fare domanda per il rimborsi del pagamento extra inviando tramite PEC o redatta in carta libera all’ufficio tributi della propria regione o provincia autonoma di residenza. Alla richiesta occorre allegare un documento di identità valido e la relativa documentazione a supporto.
Sulla domanda devono essere riportati: nome, cognome, residenza, codice fiscale o partita IVA e numero di telefono di chi fa la domanda; inoltre si devono indicare le modalità con cui si intende ricevere il rimborso: c/c postale, bancario ABI e CAB o assegno circolare non trasferibile con spese a carico del destinatario. Da notare che per essere accettata la domanda deve essere inviata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento in termini di legge.
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