Se non hai ricevuto il bonus di 100 o 80 euro durante il 2021 avrai la possibilità di recuperarli e riceverli con i 200 euro di luglio
Grazie alla dichiarazione dei redditi 2022 sarà possibile recuperare il bonus Renzi che non è stato pagato precedentemente dal proprio datore di lavoro. Chi ha atteso, infatti, la dichiarazione dei redditi di quest’anno, infatti, avrà la possibilità di recuperare i 100 euro grazie al modello 730.
Potranno accedere al recupero di quello che oggi si chiama “trattamento integrativo” anche i lavoratori domestici. Quest’ultimi, però, potranno recuperare il denaro solo con la dichiarazione dei redditi, in quanto il datore di lavoro non opera come sostituto d’imposta.
Dopo la modifica del bonus Renzi mediante la riforma fiscale del 1° gennaio 2022, è stato mantenuto il diritto integrativo solo per quei lavoratori con redditi non superiori a 15.000 euro. Ma con la dichiarazione dei redditi che fa riferimento al periodo d’imposta dal 1° gennaio al 31° dicembre 2021, si guarderà alle regole attive l’anno precedente a questo.
Questo vuol dire che il bonus Renzi, ora trattamento integrativo, è stato portato da 80 a 100 euro e potrà essere ricevuto da coloro che hanno un reddito fino a 28mila euro. Chi è oltre questo limite di reddito, potrà usufruire di un’ulteriore detrazione di massimo 80 euro, che diminuisce fino ad una soglia di 40mila euro.
Per recuperare i 100 euro del bonus sarà necessario recarsi nella Sezione V del quadro C del modello 730/2022. Servirà quindi indicare i dati nella Certificazione Unica in modo da recuperare l’importo non ricevuto l’anno precedente.
Dunque, i lavoratori dipendenti, per calcolare a quanto ammonta il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione, dovranno compilare il rigo C14.37. Ecco come:
Rigo C14 – Riduzione pressione fiscale – Colonna 1: (Codice)
Qui va riportato il codice presente nel punto 390 della Certificazione Unica del 2022:
Trattamento erogato – Colonna 2
Qui è necessario riportare l’importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d’imposta. Tale importo viene indicato nel punto 391 della Certificazione Unica;
Esenzione ricercatori e docenti – Colona 3
Va riportato l’importo indicato nel punto 463 della Certificazione Unica, nel caso in cui nel punto 462 viene indicato il codice 2;
Esenzione Impatriati – Colonna 4
Qui va riportato l’importo indicato nel punto 463 della Certificazione Unica, nel caso in cui nel punto 462 vi è indicato il codice 4,6,8,9,13 o 14.
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