Se non hai ricevuto il bonus di 100 o 80 euro durante il 2021 avrai la possibilità di recuperarli e riceverli con i 200 euro di luglio
Grazie alla dichiarazione dei redditi 2022 sarà possibile recuperare il bonus Renzi che non è stato pagato precedentemente dal proprio datore di lavoro. Chi ha atteso, infatti, la dichiarazione dei redditi di quest’anno, infatti, avrà la possibilità di recuperare i 100 euro grazie al modello 730.
Potranno accedere al recupero di quello che oggi si chiama “trattamento integrativo” anche i lavoratori domestici. Quest’ultimi, però, potranno recuperare il denaro solo con la dichiarazione dei redditi, in quanto il datore di lavoro non opera come sostituto d’imposta.
Ecco come recuperare i 100 euro del bonus Renzi
Dopo la modifica del bonus Renzi mediante la riforma fiscale del 1° gennaio 2022, è stato mantenuto il diritto integrativo solo per quei lavoratori con redditi non superiori a 15.000 euro. Ma con la dichiarazione dei redditi che fa riferimento al periodo d’imposta dal 1° gennaio al 31° dicembre 2021, si guarderà alle regole attive l’anno precedente a questo.
Questo vuol dire che il bonus Renzi, ora trattamento integrativo, è stato portato da 80 a 100 euro e potrà essere ricevuto da coloro che hanno un reddito fino a 28mila euro. Chi è oltre questo limite di reddito, potrà usufruire di un’ulteriore detrazione di massimo 80 euro, che diminuisce fino ad una soglia di 40mila euro.
Per recuperare i 100 euro del bonus sarà necessario recarsi nella Sezione V del quadro C del modello 730/2022. Servirà quindi indicare i dati nella Certificazione Unica in modo da recuperare l’importo non ricevuto l’anno precedente.
Dunque, i lavoratori dipendenti, per calcolare a quanto ammonta il trattamento integrativo o l’ulteriore detrazione, dovranno compilare il rigo C14.37. Ecco come:
Rigo C14 – Riduzione pressione fiscale – Colonna 1: (Codice)
Qui va riportato il codice presente nel punto 390 della Certificazione Unica del 2022:
- Codice 1: nel caso in cui il datore di lavoro ha riconosciuto il trattamento integrativo, erogandolo totalmente o solo in parte. Nella colonna 2 del rigo C14 deve essere inserito l’importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d’imposta;
- Codice 2: nel caso in cui il datore di lavoro non ha riconosciuto il trattamento integrativo, deve essere compilata la colonna 2 del rigo C14.
Trattamento erogato – Colonna 2
Qui è necessario riportare l’importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d’imposta. Tale importo viene indicato nel punto 391 della Certificazione Unica;
Esenzione ricercatori e docenti – Colona 3
Va riportato l’importo indicato nel punto 463 della Certificazione Unica, nel caso in cui nel punto 462 viene indicato il codice 2;
Esenzione Impatriati – Colonna 4
Qui va riportato l’importo indicato nel punto 463 della Certificazione Unica, nel caso in cui nel punto 462 vi è indicato il codice 4,6,8,9,13 o 14.