Cartelle esattoriali: è nulla la notifica se effettuata attraverso un indirizzo PEC non ufficiale non inserito nei registri pubblici.
La cartella esattoriale è nulla se la notifica avviene un indirizzo PEC non ufficiale non inserito nei registri pubblici. A stabilire questa importante novità è stata la ventesima Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Roma con l’ordinanza numero 10571 del 2 dicembre 2020. In poche parole chi riceve una mail con richiesta pagamento dell’Agenzia delle Entrate da un indirizzo non presente nei registri pubblici non è tenuto a pagare.
Cartelle esattoriali: nulla la notifica se da PEC non ufficiale
L’ordinanza numero 10571 del 2 dicembre 2020 della ventesima CTP conferma l’orientamento come la notificazione via PEC, per considerarsi valida, deve essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata inserito nei pubblici elenchi. In caso contrario, la notifica non avrà alcun tipo di efficacia perché inesistente.
Chi notifica non potrà invocare l’articolo 156 del Codice di Procedura Civile che parla di “sanatoria per raggiungimento dello scopo”.
Una notifica di una cartella esattoriale via pec può ritenersi valida solo se sussistono queste due condizioni:
- la Pec del mittente è estratta dagli indici specificatamente previsti dal Ministero;
- la Pec del destinatario è stata estratta dagli indici specifici indicati e previsti dal Ministero.