L’Agenzia delle Entrate comunica come farsi restituire i soldi del bonus vacanze 2021. Per farlo è possibile usufruire del modello 730 della dichiarazione dei redditi, che deve essere inviato in questi giorni.
Il bonus vacanze è stato uno dei primi bonus ad essere creato all’inizio della ripresa dalla crisi pandemica.
Uno sconto offerto dallo Stato per prenotare le vacanze presso una delle molte imprese di ricezione, hotel, bad & breakfast, agriturismi, ecc, che hanno aderito al bonus. Il bonus vacanza poteva essere richiesto fino al 31 dicembre 2020 ed essere utilizzato per tutto il 2021, con scadenza al 31 dicembre 2021. Ora per l’Agenzia delle Entrate è il momento di restituire i soldi promessi. Per farlo ci si può avvalere dell’apposita voce all’interno del modello 730 precompilato del 2022, che deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate proprio in questi giorni.
La fruizione del bonus vacanze può avvenire in 2 diversi momenti:
- Come sconto in fattura, al momento del pagamento del soggiorno, per cui si ottiene uno sconto immediato pari all’80% dell’importo totale del bonus. Il massimo sconto che è possibile ottenere in questa prima fase è di 500 euro.
- In seguito, in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stato utilizzato il voucher con l’accesso alla restante quota del 20%, sotto forma di detrazione dall’imposta lorda.
Quello che avviene in questi giorni è la seconda parte del recupero del bonus, che può essere fatto tramite il modello 730/2022 precompilato. Se si è utilizzato il bonus vacanza 2021 tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, si può beneficiare della detrazione del 20% del bonus vacanze nella dichiarazione dei redditi, per un limite massimo di 100 euro. Al momento della lettura del modello 730 precompilato occorre verificare che i dati inseriti dall’Agenzia delle Entrate siano corretti per ottenere il beneficio oppure restituire il bonus indebitamente fruito.
Occorre quindi controllare attentamente i dati inseriti nel modello 730 precompilato. In particolare si deve controllare i dati che si trovano nel quadro E, sezione VI, rigo E83. Il beneficio è identificato dal codice 3. Se l’importo della detrazione non è presente dove indicato oppure non è corretto, il contributente può operare in autonomia e inserire la cifra a cui a diritto, sempre entro il limite massimo di 100 euro.