A partire dal 23 Maggio il via al pagamento delle tasse: il modello 730 precompilato sarà a disposizione online per tutti i contribuenti.
Dal 23 Maggio il modello 730 precompilato, per il pagamento delle tasse, verrà messo a disposizione presso la specifica area riservata del portale online dell’Agenzia delle entrate.
Nonostante sia disponibile dalla data indicata, il modello potrà essere presentato soltanto a partire dal prossimo 31 Maggio fino al 30 Settembre, il termine ultimo previsto per l’invio della documentazione. Il termine vale sia per chi decide di procedere in modo autonomo online sia nel caso in cui si scelga di appoggiarsi a un Caf o a un professionista abilitato.
Il modello può essere utilizzato da dipendenti, pensionati o collaboratori che hanno l’obbligo di dichiarare, oltre ai compensi percepiti, introiti derivanti da terreni e fabbricati, da lavoro autonomo occasionale, per diritti d’autore, da redditi di capitale non soggetti a ritenuta d’imposta, per redditi derivanti da cessioni di terreni edificabili o attività commerciali occasionali o da redditi assoggettabili a tassazione separata.
Il 730 può essere inviato da coloro che 2021 hanno percepito pensioni, reddito da lavoro dipendente o redditi assimilabili a quelli da lavoro dipendente, in mancanza di un sostituto d’imposta che effettui il conguaglio in busta paga.
In caso di rimborsi, sarà la stessa Agenzia delle entrate ad erogarli Qualora invece emergesse un debito, questo deve essere saldato dal contribuente tramite F24. Il 730 potrà essere utilizzato anche dagli eredi che intendano dichiarare i redditi di un contribuente deceduto negli anni 2021 o 2022, purché quest’ultimo avesse i requisiti per accedere a tale formula.
Tasse da pagare: come muoversi e chi non dovrà presentare i moduli
Il modello redditi persone fisiche va invece presentato dai titolari di partita Iva che esercitano attività artistiche/professionali, pure se in forma associata oppure se rientranti nel regime degli ex “minimi” o dei forfettari. Incluso anche chiunque percepisca redditi d’impresa o di partecipazione in società di persone e chi non risultava residente in Italia nel 2021/2022.
Alla lista del modello redditi pf si aggiungono anche coloro i quali sono tenuti a presentare una tra le dichiarazioni Iva/Irap/770 (come nel caso dei venditori porta a porta), dai beneficiari di alcune tipologie di ‘redditi diversi’ (come nel caso di cessione di aziende) o infine dagli eredi del de cuius (nel caso in cui la persona deceduta fosse tenuta a presentare il modello redditi Pf).
Il pagamento del modello redditi pf fa effettuato entro il 30 Giugno. Chi ritarderà il pagamento entro il 22 Agosto subirà una maggiorazione dello 0,4%. Le stesse scadenze valgono anche per i contribuenti tenuti a presentare il 730 nel caso in cui non ci sia un sostituto d’imposta che può effettuare il conguaglio in busta paga.
Esistono dei casi particolari che saranno esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, e riguarda coloro che lo scorso anno hanno registrato esclusivamente:
- redditi da terreni o fabbricati per un valore non eccedente i 500 euro;
- redditi catastali derivanti dal possesso dell’abitazione principale e di eventuali relative pertinenze non soggette a Imu (come cantine e box auto) o dal possesso di altri fabbricati non affittati (ad eccezione di quelli situati nello stesso comune dove si trova l’abitazione principale), qualunque sia l’importo;
- redditi da lavoro dipendente/pensione, corrisposti da un solo soggetto che ha effettuato le ritenute oppure da più soggetti conguagliati da uno di essi;
- redditi da lavoro dipendente o assimilati e pensioni, anche nel caso in cui siano stati corrisposti da più datori di lavoro non conguagliati (purché non superiori a 8mila euro totali se il periodo di lavoro/pensione è durato per un anno intero);
- redditi da assegni periodici di separazione/divorzio che non superino gli 8mila euro complessivi;
- solo redditi esenti (come pensioni di guerra, rendite Inail o indennità di accompagnamento) oppure redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva (nel caso di interessi su titoli di Stato o dividendi da partecipazioni non qualificate).
- redditi derivanti da attività con partita Iva qualora l’Irpef dovuta sia inferiore ai 10,33 euro (cifra al netto di ritenute e detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro/pensione).
Se rientrate tra i soggetti aventi diritto all’esonero, è comunque possibile presentare la dichiarazione per segnalare spese sostenute e oneri deducibili/detraibili e ottenere il previsto rimborso delle tasse pagate o delle ritenute d’acconto versate nel 2021.