Pignoramento di stipendi, conti e pensioni: dal 22 giugno si torna a respirare

Dal 22 Giugno possibile stop ai pignoramenti di conti e stipendi: il grazie va ad una grande novità.

Dal 22 Giugno ci sarà un possibile stop ai pignoramenti di conti e stipendi. Tra le misure più comuni troviamo il pignoramento presso terzi. I creditori possono appigliarsi agli stipendi, alle pensioni o ai conti in banca.

Questa procedura è valida per i debiti cumulati con le PA, ovvero cartelle e ruoli, ma anche con i privati. Dal 22 Giugno tutto cambia, bisognerà tuttavia aspettare 180 giorni canonici dal varo del provvedimento, perché questo entri effettivamente in vigore.

La misura rappresenta una salvaguardia non indifferente per chi ha debiti. Soprattutto si tratta di un provvedimento per aiutare tutte le famiglie colpite dall’aumento delle tasse, dal rincaro dei prezzi dell’energia -dal petrolio al gas- e il rincaro delle bollette in generale.

Dal 22 Giugno 2022 subire un pignoramento presso terzi sarà più difficile; entra in azione una importante novità in materia di esecuzione forzata e di diritti delle famiglie e delle persone. Il soggetto potrà impugnare il pignoramento e renderlo nullo.

Stop ai pignoramenti: ora è possibile impugnarli e renderli nulli

Inoltre, per arrivare a pignorare uno stipendio presso il datore di lavoro del debitore, o il conto corrente presso la banca di quest’ultimo, il creditore dovrà caricarsi di una serie di ulteriori oneri. Adempimenti che se disattesi da parte del creditore, renderanno qualsiasi pignoramento nullo.

Le novità avranno quindi una doppia azione: salvaguardare i diritto del debitore e inasprire gli adempimenti del creditore. La norma va ad aggiungersi ad altre che consentono già ai cittadini di evitare il pagamento di alcune tasse o sanzioni, come successo per la tassa di successione.

Tutto il format precedente è stato stravolto principalmente a discapito dei creditori. Entro la data dell’udienza, il creditore dovrà notificare sia al debitore che al datore di lavoro o alla banca, l’avvenuta iscrizione a ruolo con tanto di numero di iscrizione.

Inoltre l’iscrizione deve essere obbligatoriamente depositata nel fascicolo di esecuzione forzata. Essendo un onere obbligatorio in capo al creditore, questo diventa fondamentale per l’efficacia del pignoramento.

Dal 22 Giugno l’atto di pignoramento dovrà quindi contenere:

  • i dati anagrafici con codice fiscale del creditore, con indirizzo PEC;
  • i dati anagrafici del legale incaricato dal creditore, con codice fiscale e PEC;
  • la natura del credito oggetto della richiesta di esecuzione forzata;
  • i dati anagrafici con codice fiscale del debitore;
  • l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice delle somme oggetto della richiesta di pignoramento;
  • la citazione al debitore di comparire dinanzi al Tribunale competente in materia;
  • l’indicazione completa di data di convocazione, dell’udienza di comparizione;
  • l’invito al debitore di precisare l’elezione di domicilio presso cui inviare le comunicazioni.

L’atto, privo di questi dati indispensabili o privo dei nuovi adempimenti, perde di efficacia. In pratica, si materializza un possibile stop ai pignoramenti di conti e stipendi.

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