Pagare le multe a rate: sì può ma non è così semplice

Avete ricevuto una multa salatissima e non riuscita a pagarla in un’unica soluzione? Esiste un modo per rateizzarla: ecco come fare.

A chi non è mai capitato di ricevere una multa stradale? Se non si versa in ottime condizioni economiche queste possono diventare un vero incubo ma esiste un modo per pagarle in piccole, comode rate.

L’articolo 202-bis del Codice della Strada consente di pagare una multa a rate in presenza di determinati requisiti: la multa per infrazione accertata deve superare i 200 euro e il pagante deve trovarsi in condizioni economiche disagiate.

Le multe non sono cumulabili, ciò vuol dire che non è possibile accumulare una somma oltre i 200 euro per poi rateizzarla; il verbale deve essere unico. La richiesta di rateizzazione implica la rinuncia, da parte del ricevente, di presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace contro la sanzione.

Inoltre le condizioni economiche familiari vanno provate attraverso specifica documentazione e la dichiarazione dei redditi annuale deve riportare un importo pari o inferiore ai 10.628,16 euro. L’ammontare va calcolato cumulando i redditi del nucleo familiare, coniugi o altri.

Rateizzazione delle multe: quando è possibile richiederla e come

Se questi non percepiscono reddito, i limite dei 10mila euro viene elevato di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi.

Il pagamento delle multe stradali a rate è consentito con le seguenti modalità:

  • fino a 2.000 euro: 12 rate;
  • da 2.001 a 5.000 euro: 24 rate;
  • oltre 5.001 euro: 60 rate.

L’importo delle singole rate non può essere inferiore a 100 euro e comprendono interessi al tasso previsto dalla normativa vigente. Se il debitore manca il pagamento della prima rata o di due rate successive decade il diritto alla rateizzazione, obbligando a pagare in unica soluzione.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione; l’Autorità che la riceve ha 90 giorni di tempo per rispondere. La richiesta può essere inoltrata:

  • al Presidente della Giunta Regionale, della Giunta Provinciale o al Sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti delle Regioni, delle Province o dei Comuni o dagli agenti della Polizia Locale;
  • al Prefetto, se la contravvenzione è stata elevata dalla Polizia di Stato o dai Carabinieri.

Le domande devono essere inviate tramite PEC, raccomandata o posta ordinaria in base alle modalità richieste, utilizzando un modulo standard al quale allegare marca da bollo da 16 euro insieme ad una copia dell’ultima dichiarazione dei redditi e de verbale.

Dopo i 90 giorni d’attesa, l’autorità comunicherà l’accoglimento o il rigetto della richiesta, ma se non si riceve risposta l’istanza è da considerarsi respinta. In caso di esito negativo è tuttavia possibile opporsi alla decisione dinnanzi al Giudice di Pace.

Gestione cookie