Cos’è e come funziona il ravvedimento operoso? Di seguito la guida completa, con esempi sul calcolo e le sanzioni e gli interessi previsti.
Il ravvedimento operoso è uno strumento che consente al contribuente di correggere degli errori riguardanti il pagamento delle tasse, in caso di omissioni, errori o ritardi nel pagamento delle imposte.
Lo strumento è regolato dall’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, ma è stato modificato più volte nel corso degli anni per cercare di semplificarlo. In pratica il contribuente può spontaneamente regolarizzare omissioni, errori o illeciti di tipo fiscale, con una sanzione stabilità in misura ridotta e gli interesse, calcolati sull’importo non pagato al tasso legale vigente. Per poterlo calcolare vanno considerate alcune variabili: l’importo dell’imposta non versata e la misura del tasso di interesse. Quest’ultimo è fisso e corrisponde al tasso legale, la sanzione varia a seconda del ritardo con cui avviene il ravvedimento. Per il calcolo del ravvedimento operoso vanno calcolati questi parametri, in base alla riforma del 1° gennaio 2016.
In caso di ravvedimento breve, entro i 30 giorni, si paga 1/10 del minimo. Dal 31° al 90° giorno si paga 1/9 del minimo, mentre con il ravvedimento lungo o annuale, fino al termine della presentazione della dichiarazione relativa all’anno in corso si paga 1/8 del minimo. Se il ravvedimento è oltre l’anno, ma entro la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo è 1/7 del minimo. Oltre i due anni invece la sanzione passa a 1/6, mentre se il ravvedimento è post contestazione si passa infine a 1/5 del minimo. Nel caso particolare del ravvedimento entro i 90 giorni, c’è la possibilità di una ulteriore riduzione del 30% e di 1/15 se la correzione avviene entro i 15 giorni. Per effettuare il calcolo serve l’importo dell’imposta originaria non pagata e la scadenza.
A questo punto abbiamo applicato l’articolo 13 del D. Lgs. 471/1997 ma ci rimane la possibilità di fruire di ulteriori riduzioni grazie all’articolo 13 del D. Lgs. 472/1997 (probabilmente la confusione teorica sul ravvedimento sprint nasce proprio qui). Di conseguenza, applicando a questo punto il ravvedimento operoso la sanzione potrà essere ulteriormente ridotta ad 1/10 del minimo, quindi da 1 euro a 0,1 centesimo di euro (articolo 13 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 472/1997).
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