La comunicazione dei dati del conducente è un passaggio fondamentale nel pagamento di una multa, ma cosa succede quando questo non avviene?
Al ricevimento di una multa al ricevente è richiesto di comunicare i dati del conducente -ovvero dati personali e patente di guida- che ha commesso la violazione stradale all’organo che ha elevato la multa (Polizia, Carabinieri ecc.). La regola è sancita dall’art. 126 bis C.d.S.
In caso di mancata contestazione immediata del verbale elevato, scatta l’obbligo di fornire entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale, le generalità e i dati della patente del conducente. La dichiarazione va presentata tramite apposito modulo al quale allegare i dati richiesti, da inviare all’organo accertatore.
La comunicazione può essere trasmessa tramite posta raccomandata, consegnata a mano presso l’ufficio competente oppure inviata a mezzo di Posta Elettronica Certificata (se è una modalità prevista). Se tale comunicazione non avviene -per scelta o per dimenticanza- si va in contro ad una seconda sanzione amministrativa, il cui importo può variare da un minimo di 291,00 euro ad un massimo di 1.166,00 euro.
Pericolo multa da 1.166,00 euro: come evitarla?
La seconda multa deve essere notificata entro i 90 giorni dalla data della violazione, ovvero la data ultima di scadenza per la presentazione del modulo di comunicazione dei dati del conducente.
Nel caso di ricezione di tale multa, il proprietario del veicolo non subirà alcuna sospensione o decurtazione dei punti dalla patente.
Anche nel caso di una multa nulla si può incorrere nella sanzione amministrativa: in quel caso è infatti necessario far valere la nullità del verbale presentando ricorso all’autorità competente. Inoltre si incorre nella sanzione anche se la comunicazione dei dati del conducente viene inviata oltre i termini o se viene trasmessa una comunicazione incompleta.
Quest’ultima viene equiparata ad un’omessa comunicazione dei dati; tuttavia si può ancora rimediare: se il proprietario si accorge dell’errore si può mandare una seconda comunicazione corretta, purché avvenga sempre entro i 60 giorni dalla notifica del verbale.