Bonus prima casa: stop sospensione dei termini e dal 1 aprile 2022 conteggio di quelli relativi agli adempimenti da rispettare per chi ne ha beneficiato.
Con la Circolare n. 8, del 29 marzo 2022, l’Agenzia delle Entrate ha prorogato nuovi termini di scadenza degli adempimenti di chi ha usufruito delle agevolazioni sul bonus prima casa.
Bonus prima casa. Il 28 febbraio 2022 era stata prevista una nuova sospensione entro il 31 marzo 2022 dei termini degli adempimenti, approvata con la legge di conversione del decreto Milleproroghe (articolo 1 della Tariffa Parte Prima, nota II bis, allegata al dpr n.131, del 26 aprile 1986).
Al momento, il conteggio per ultimare gli adempimenti riprenderà proprio oggi, 1 aprile 2022. I motivi che hanno portato alla decisione di attuare una nuova proroga sono legati al difficile periodo, che si trova a vivere il popolo italiano da un punto di vista economico, legato alla pandemia. Sono stati riscontrati numerosi ritardi nella compravendita di beni immobiliari.
Bonus casa: termini che ripartono dal 1 aprile 2022
All’intento del documento relativo al decreto Mille proroghe sono contenuti dei chiarimenti legati all’Irap, Iva e all’imposta di registro. Il nostro focus va sul bonus prima casa. Il decreto Milleproroghe n. 23, del 2020, aveva sospeso i termini per l’agevolazione dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020.
Nel 2021, c’è stata un’ulteriore proroga protrattasi per tutto l’arco dell’anno. Un’ulteriore sospensione si era registrata tra il 1 gennaio 2022 con scadenza 28 febbraio 2022. Il termine ultimo è, poi, stato spostato fino al 31 marzo 2022.
Il primo termine fa riferimento al limite massimo di 18 mersi per trasferire la residenza dal comune di origine a quello dove ricadrà la nuova abitazione. Da quando si calcola? Non prima dell’acquisto della nuova casa.
Il secondo termine è relativo al limite massimo di 12 mesi per vendere l’immobile che si possiede nello stesso Comune dove si vuole effettuare il nuovo acquisto. Il terzo termine fa riferimento al limite di 12 mesi per il riacquisto della prima casa, se si vende l’immobile comprato entro 5 anni dal benefico fiscale precedente, in merito all’abitazione principale.