Ecco quali sono i termini di prescrizione per i crediti erariali e per sanzioni ed interessi riferiti a tasse non pagate
Se sei incorso in tasse non pagate, dopo quanti anni puoi dirti salvo? A dare delucidazioni su questa questione è stata la Corte di Cassazione che, con l’ordinanza del 23 marzo 2021, si espressa in questo ambito. Si è definito, infatti, i termini di prescrizione per i crediti erariali e per sanzioni ed interessi, riferiti a tasse non pagate.
La Suprema Corte, infatti, evidenziato quali sono i principi sulla prescrizione, definendo e chiarendo quali sono i termini. Un atto volto a fare maggiore chiarezza per quei contribuenti che, negli ultimi anni, sono incorsi in tasse non pagate.
Tasse non pagate: ecco quali sono i termini di prescrizione
In riferimento alla questione delle tasse non pagate, la Corte di Cassazione si è espressa, definendo alcuni criteri. Con l’Ordinanza n.8120 del 23 marzo 2021, la Corte Suprema ha definito quali sono i termini di prescrizione.
Per quanto riguarda i crediti erariali, come Irpef, Irap, Iva, questi si prescrivono in dieci anni. Sanzioni tributarie ed interessi, invece, si estinguono dopo 5 anni di prescrizione. Dunque, la Corte stabilisce che le sanzioni ed interessi sono soggetti alla prescrizione ordinaria quinquennale, mentre i crediti Irap, Iva e Irpef a quella decennale.
L’ordinanza si riferisce ad un caso specifico di un contribuente che ha deciso di impugnare un’intimazione di pagamento e fare ricorso. Questa si riferiva ad una cartella Irpef e addizionali regionale Irpef dell’anno di imposta 2000. In questo caso, il ricorso è stato accolto in primo grado, sancendo prescritta la richiesta di tributo.
Secondo la Commissione Tributaria Regionale, non era stato rilevato nessun accertamento giudiziale intercorso tra la cartella non pagata, notificata nel 2004, e la richiesta di pagamento, notificata nel 2014. La Corte ha quindi ritenuto prescritto il diritto dell’agente di riscossione, in quanto avvenuto oltre il termine di prescrizione quinquennale.
Le sanzioni, ai sensi dell’art.20 D.lgs.472/1997, sono quindi soggette alla prescrizione quinquennale. È importante specificare che queste non si applicano comunque agli eredi. Per quanto riguarda, invece, il credito erariale, questo è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, salvo diversa precisione di legge (appunto interessi e sanzioni).