Pensioni di reversibilità e reddito di cittadinanza: si possono cumulare si o no? Capiamo se le leggi 2022 lo prevedono ed in che modo.
Molti cittadini del popolo italiano si chiedono se le pensioni di reversibilità o indirette ed il reddito di cittadinanza si possano cumulare insieme. Purtroppo, quando si parla di pensione chi ne beneficia ha a che fare con un importo piuttosto scarso. Secondo le leggi in vigore nel 2022 comunque tutti coloro che percepiscono una pensione di reversibilità possono avere il diritto di richiedere il reddito di cittadinanza.
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Le leggi però prevedono la cumulazione del reddito di cittadinanza e delle pensioni di reversibilità solo entro certi limiti legati proprio al reddito. Ciò nonostante si possono prendere insieme. Prima di tutto vediamo di prendere l’argomento “pensioni” e “reddito” singolarmente per poi fare luce, insieme, sulle due cose per capire come ottenere la cumulazione.
La pensioni di reversibilità è cumulabile con il reddito di cittadinanza?
Pensione di reversibilità: trattamento erogato a favore dei superstiti del pensionato. Sono le leggi a stabilire se e in che misura viene erogata ai titolari del trattamento pensionistico.
Reddito di cittadinanza: trattamento richiesto se si è temporaneamente in difficoltà che permette di migliorare il punto di incontro tra la domanda e l’offerta legate al mondo lavorativo. Permette anche la formazione e l’aumento dell’occupazione. Il fine ultimo, quindi, è rappresentato dal contrastare la disoccupazione e la povertà.
Le leggi odierne prevedono che le due cose possano essere cumulate insieme secondo alcuni limiti di reddito:
Quando si può avere?
- con un assegno inferiore ed entro i 780€.
Con cosa è cumulabile?
- pensioni invalidità civile, minime o con un importo inferiore a 780€ e con l’assegno sociale.
Chi ne ha diritto ed ulteriori informazioni
Tutti i titolari di pensioni di reversibilità che rientrano nelle condizioni previste dalle leggi possono richiedere il reddito di cittadinanza. Chi sono i titolari?
- coniuge sia separato che non o divorziato (unione civile o separazione consensuale – equiparato in tutto al coniuge superstite), che percepiva il mantenimento, ma senza essere risposato.
- figli e i nipoti minorenni (non in grado di lavorare a carico del defunto prima del decesso) o studenti che frequentano la scuola (fino a 21 anni) e studenti universitari (fino a 26 anni).
- genitori a carico del pensionato (senza avere figli, nipoti e coniuge) e figli e nipoti (senza essere titolari di pensione).
- sorelle nubili e fratelli celibi (in mancanza di coniuge, genitori, figli e nipoti).
- i figli (nati fuori o nel matrimonio), i figli (nati da un matrimonio precedente da parte del deceduto) e i figli (affiliati, adottati, dichiarati giudizialmente e riconosciuti legalmente).
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Informazioni utili a riguardo: l’importo, calcolato in base alla pensione in pagamento o che doveva essere liquidata al pensionato deceduto, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del suo decesso. Per riceverla si deve presentare la domanda all’Inps.
Come?
- online
- numero verde
- numero telefonico – 06 164164 –
- patronato (con relativa documentazione)