Nel 2022 si cominceranno ad utilizzare i nuovi modelli di cartelle esattoriali. Questi cambiano diverse voci rispetto agli anni passati, cambiando, di fatto, il tipo di relazione che l’agente della riscossione ha con il cittadino.
Con l’avvento del 2022, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha messo in circolazione i nuovi modelli di cartelle esattoriali per i cittadini indebitati con lo Stato. In questi nuovi modelli sono stati modificate alcune voci di pagamenti rispetto al modello precedente, per un nuovo tipo di comunicazione dell’Ageniza con i contribuenti. La modifica più importante è la sparizione della voce degli oneri di riscossione, al posto dei quali saranno visualizzati soltanto i diritti di notifica. Vi sono però altre voci che vengono contate all’interno dei nuovi documenti, tra cui spiccano quella relativa alla rateizzazione del debito, quella per la richiesta di sospensione e le istruzioni su come fare ricorso.
La sparizione della voce degli oneri di riscossione dalle cartelle esattoriali significa anche il taglio di una delle due tasse che gravano sulle cartelle esattoriali stesse. In particolare viene abolita una quota di oneri di riscossione a carico del debitore per la misura fissa del 3% delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento e del 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora in caso di assolvimenti del debito oltre il termine di legge. Nei nuovi modelli viene eliminata definitivamente anche la quota pari all’1% delle somme iscritte a ruolo per le ipotesi di riscossione spontanea. Queste somme saranno a carico del bilancio dello Stato, così come previsto dalla Legge di bilancio 2022. A carico del debitore resteranno, invece, le spese relative alle procedure esecutive e cautelari e le spese di notifica della cartella di pagamento e degli eventuali ulteriori atti di riscossione.
Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, gli oneri di riscossione continueranno ad essere dovuti nella misura e secondo le ripartizioni previste dalle previgenti disposizioni di legge. Per quanto riguarda i carichi affidati fino allo scorso 31 dicembre 2021, si dovrà utilizzare il vecchio modello che era stato approvato con il provvedimento del 14 luglio 2017, “indipendentemente dalla data di notifica della cartella di pagamento che potrà avvenire anche successivamente al 31 dicembre 2021”.