Per quest’anno, la detrazione è scesa dal 90% al 60%. Tuttavia, per alcune agevolazioni, è possibile ricorrere alla prima opzione
Tra le agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie erogate, c’è anche il bonus facciate che, per il 2022, è stato prorogato con alcune modifiche. La Legge di Bilancio 2022 ha infatti deciso per la proroga ufficiale del bonus, modificandone però l’aliquota di cui si può usufruire. La detrazione è infatti scesa dal 90% al 60%. Tuttavia, per alcune agevolazioni, la detrazione resta al 90%. Infatti, chi ha versato entro il 31 dicembre un acconto del 10% all’impresa incaricata dei lavori, tramite lo sconto in fattura oppure la cessione del credito ad una banca, può ottenere l’agevolazione nella misura in vigore per il 2021 in quanto, differentemente al superbonus, il bonus facciate non viene erogato a condizione che vi sia almeno un 30% di Sal, Stato avanzamento lavori.
Un caso particolare, riportato da Il Corriere, si potrebbe verificare quando, entro il 31 dicembre, si sia proceduto con i lavori in un condominio ma la pratica della cessione sia stata negata. La possibilità di mantenere il bonus al 90% si ottiene nel caso in cui il condominio abbia ottenuto entro il 31 dicembre scorso l’asseverazione e il visto di conformità. Si può quindi procedere con la cessione entro il prossimo 16 marzo, ultima data utile per la comunicazione alle Entrate. Se non si verificano queste condizioni, il bonus potrà essere richiesto solo con le regole del 2022, con detrazione al 60%.
La scadenza per i lavori, per quest’anno, rimane fissata al 31 dicembre 2022. Il bonus può avvenire tramite detrazione fiscale, ripartita in dieci quote annuali di pari importo; sconto in fattura, applicato sul corrispettivo dovuto dal fornitore; cessione del credito. La cessione può essere disposta in favore di fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi o ad istituti di credito e intermediari finanziari. Lo sconto in fattura, invece, prevede un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento agevolato. È pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi di recupero o restauro della facciata di edifici esistenti e può arrivare fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto. E’ poi il fornitore che recupera il contributo anticipato come credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, e lo può cedere ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.