Arriva un nuovo modello di pagamento per le cartelle. Ecco cosa prevede e cosa rimane a carico del contribuente
Una buona notizia per i contribuenti italiani arriva dal pagamento dell’aggio dalle cartelle esattoriali, ovvero la remunerazione che l’Agenzia delle Entrate percepisce per la sua attività di riscossione. Nella cartella, infatti, è generalmente indicato l’importo totale da saldare e gli enti che ne hanno fatto richiesta, il dettaglio degli importi a debito, nonché l’aggio e le spese di notifica che spettano all’Agenzia delle entrate-Riscossione come compenso per la sua attività di riscossione. A partire dal 1° gennaio 2016, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 159/2015, l’aggio è stato sostituito dagli oneri di riscossione, dovuti per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione.
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Questo aveva significato già una significativa riduzione dei costi per il cittadino, rimanendo comunque una spesa a suo carico. In caso di pagamento effettuato entro 60 giorni dalla notifica della cartella, tali oneri sono pari al 3% delle somme riscosse, con un risparmio dell’1,65%. In caso di pagamento effettuato dopo 60 giorni dalla data di notifica della cartella, gli “oneri di riscossione”, interamente a carico del debitore, sono pari al 6% dell’importo dovuto, due punti percentuali rispetto all’aggio all’ 8%.
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Cosa cambia
Il provvedimento, pubblicato con data 18 gennaio 2022, è contenuto su una nota del direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, che ha appena approvato il nuovo modello di pagamento per le cartelle. Scompaiono quindi gli oneri di riscossione delle somme iscritte a ruolo per pagamenti rispettivamente entro o oltre i sessanta giorni. Eliminata definitivamente anche la quota pari all’1% delle somme iscritte a ruolo per le ipotesi di riscossione spontanea. Queste somme saranno a carico del bilancio dello Stato, così come previsto dalla Legge di bilancio 2022. A carico del debitore resteranno, invece, le spese relative alle procedure esecutive e cautelari e le spese di notifica della cartella di pagamento e degli eventuali ulteriori atti di riscossione.
Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, gli oneri di riscossione continueranno ad essere dovuti nella misura e secondo le ripartizioni previste dalle previgenti disposizioni di legge. Per quanto riguarda i carichi affidati fino allo scorso 31 dicembre 2021, si dovrà utilizzare il vecchio modello che era stato approvato con il provvedimento del 14 luglio 2017, “indipendentemente dalla data di notifica della cartella di pagamento che potrà avvenire anche successivamente al 31 dicembre 2021”.