Qual è la conseguenza di malattia e infortunio relativamente ai contributi previdenziali ai fini della pensione?
Cosa cambia, ai fini della pensione, se si usufruisce di periodi di malattia? Come chiarisce l’Inps, i contributi figurativi sono contributi accreditati, nelle Gestioni pensionistiche dei lavoratori pubblici o in quelle dei lavoratori privati, senza onere a carico degli stessi. Sono riferiti a periodi, individuati dalla legge, durante i quali, nonostante si sia verificata una interruzione o una riduzione dell’attività lavorativa, viene comunque garantita la copertura contributiva. “Questi periodi, salvo specifiche eccezioni, sono utili sia per il conseguimento del diritto alla pensione sia per il suo calcolo. I contributi figurativi possono essere accreditati in alcuni casi su domanda del lavoratore, in altri d’ufficio, cioè automaticamente”, si legge su Inps.
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I contributi figurativi per malattia sono quindi utili per il diritto alla pensione e possono essere riconosciuti fino ad un massimo di 22 mesi nell’arco della vita lavorativa. La malattia e l’infortunio sono tutelati dal nostro ordinamento anche dal punto di previdenziale. Per questo, per i periodi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio sul lavoro, i lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria sono coperti. La contribuzione può essere riconosciuta anche nel caso in cui la malattia sia intervenuta all’interno di un rapporto di lavoro domestico oppure anche nel caso in cui le assenze abbiano dato luogo al pagamento dell’indennità di malattia.
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Alcuni periodi di contribuzione figurativa sono riconosciuti anche per alcuni particolari eventi che impediscono al lavoratore di recarsi a lavoro. Ad esempio, i genitori possono richiedere la malattia per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio fino all’età di 8 anni. Non c’è limite temporale per usufruire del congedo per malattia del figlio fino al compimento dei 3 anni ma, tra i 3 e gli 8 anni, il congedo è limitato al massimo a cinque giorni lavorativi annui. La normativa di riferimento sono gli articoli 38 comma 2 della Costituzione e l’art. 2110 c.c. In sostanza, il lavoratore ha diritto non solo alla retribuzione e all’indennità di malattia, ma anche diritto all’accredito dei contributi per la pensione.