Sono arrivati i chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate sui condomini, anche minimi. Ecco a cosa prestare attenzione
Il Superbonus, agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio, eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. In seguito alle varie normative che si sono susseguite in questi mesi, sono cambiati termini e modificate le circostanze di applicazione del bonus. L’agevolazione si applica alle spese sostenute entro il 30 giugno 2022 dalle persone fisiche per interventi su edifici unifamiliari o su unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari oppure per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. La scadenza è invece al 31 dicembre 2022 per i lavori effetti dai condomini e il 30 giugno 2023 dagli IACP.
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I soggetti che sostengono le spese per gli interventi legati al superbonus 110%, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione possono optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore oppure per il credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Per la cessione del credito o dello sconto in fattura, “l’asseverazione può essere fatta in corso d’opera al 30% e al 60% dei lavori realizzati”. Le fatture emesse e pagate, per la parte dovuta, entro il 31/12/2021 possono essere trasmesse all’ENEA anche nel 2022, ma in tempo utile per la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate. Questa, deve avvenire entro il 16 marzo 2022
A cosa si applica
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da condomìni; persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento; persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate; istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociali e associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
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Cosa cambia
Il superbonus 110, quindi, spetta sia per i lavori effettuati sulle singole unità immobiliari sia per quelli effettuati sugli edifici condominiali. A cambiare, però, sono i limiti di spesa. La circolare n°30/E 2020, ha chiarito che “conformemente a quanto previsto per l’ecobonus e per il sismabonus spettante per interventi realizzati sulle parti comuni, anche ai fini dell’applicazione del Superbonus 110%, nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edifico oggetto di interventi, il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze”.Le pertinenze non sono considerate, invece, per le singole unità abitative. Per quanto riguarda il “condominio minimo”, cioè un edificio composto da un numero non superiore a otto condomini, si applicano comunque le norme civilistiche sul condominio. Anche per i condomini minimi, i limiti di spesa vanno calcolati tenendo conto delle pertinenze.