Bonus facciate prorogato, quanti soldi puoi riuscire a risparmiare nel 2022

L’approvazione della nuova Legge di Bilancio ha confermato la proroga del bonus facciate, ma con diverse novità importanti

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato ufficialmente il bonus facciate, modificando però l’aliquota di cui si può usufruire per la detrazione fiscale, scesa dal 90 al 60%.
La scadenza per i lavori rimane fissata al 31 dicembre 2022. Inoltre, un’altra novità riguarda che chi sceglie la cessione del credito o lo sconto in fattura dovrà presentare il visto di conformità e l’asseverazione tecnica. Chi usufruisce del bonus facciate, può infatti  servirsi della cessione del credito, cioè cedere direttamente il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti che hanno la facoltà di effettuare successive cessioni.

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Il bonus può avvenire tramite detrazione fiscale, ripartita in dieci quote annuali di pari importo; sconto in fattura, applicato sul corrispettivo dovuto dal fornitore; cessione del credito. La cessione può essere disposta in favore di fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi o ad istituti di credito e intermediari finanziari. Lo sconto in fattura, invece, prevede un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento agevolato. È pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi di recupero o restauro della facciata di edifici esistenti e può arrivare fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto. E’ poi il fornitore che recupera il contributo anticipato come credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, e lo può cedere ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

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In cosa consiste

L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione d’imposta per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

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Sono ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
  • le società semplici
  • le associazioni tra professionisti
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

La detrazione non spetta a chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

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