Nel caso di mancato pagamento dei debiti, anche l’Agenzia delle Entrate può procedere con il pignoramento dei beni
Il pignoramento della propria casa è un avvenimento spiacevole, che avviene quando un debitore non riesce più a rispettare gli impegni finanziari presi. Di conseguenza, il creditore avvia le procedure esecutive che si concludono con una vendita all’asta dell’immobile il cui ricavato sarà utilizzato per soddisfare il debito contratto. Il pignoramento è un’ingiunzione che obbliga un debitore a risarcire il creditore con una esecuzione forzata. Il pignoramento scatta nel caso in cui ci siano rate del mutuo non pagate e, dopo più solleciti, si continua a perseverare nell’errore. In questi casi, si decide di pignorare i beni del debitore per ripagare chi il denaro lo ha prestato.
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Qualsiasi creditore può dare avvio a una procedura esecutiva: una banca, un privato o l’Agenzia delle Entrate. Solitamente, il primo bene pignorato è l’immobile, seguito dal conto corrente. Anche la prima casa può essere pignorata dalla banca o da altri soggetti privati che vantano dei crediti. Nel caso in cui il soggetto creditore è l’Agenzia delle Entrate, con il termine prima casa si intende l’unica abitazione di proprietà. Nel caso in cui il debitore è proprietario di più immobili, il Fisco può pignorare anche l’abitazione principale. L’Agenzia può procedere solo se il debito nei confronti del Fisco supera i 120mila euro e se il valore totale degli immobili di proprietà è di almeno 120mila euro. L’immobile è pignorabile solo se è l’unico di proprietà del contribuente; non è di lusso; è residenza anagrafica del debitore; è accatastato come civile abitazione
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Se la casa è cointestata, l’intero immobile può essere pignorato ma il coniuge debitore ha l’obbligo di restituire all’altro comproprietario la quota del valore che gli spetta. Prima di procedere alla vendita, il giudice deve però valutare se ci sia la possibilità di frazionare l’immobile, espropriando la quota che appartiene al debitore. In ogni caso, il debitore ha 60 giorni di tempo dalla notifica delle cartelle esattoriali per rimborsare il dovuto. Se ciò non avviene e il debitore non si è opposto, l’Agenzia delle Entrate può iscrivere un’ipoteca sull’immobile, ma solo se il debito ammonta ad almeno 20mila euro. L’agente della riscossione ha l’obbligo di notificare al debitore il preavviso di iscrizione dell’ipoteca 30 giorni prima. Trascorsi sei mesi, il Fisco può avviare le procedure per il pignoramento della casa.
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