Case, terreni, beni mobili, immobili ma anche gioielli, mobili, libri: c’è un modo per ottenerli senza spendere soldi
L‘usucapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario basato sul perdurare per un determinato periodo di tempo del possesso su un bene. In Italia è regolato dagli articoli 1158 e seguenti del codice civile e permette, tramite un accordo di mediazione, l’acquisto della proprietà a titolo originario. Si realizza partendo dal presupposto che il possesso continuato di un bene per più di un periodo di tempo, determina l’intestazione di quel bene, di fronte all’inerzia ed al disinteresse del proprietario.
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L’art. 1158 del codice civile prevede che la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni. La regola vale per i beni mobili o immobili, mobili registrati ecc. Ma il possesso dei beni deve essere un possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico; inoltre, deve trattarsi di un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale; infine, il possesso si deve protrarre ininterrottamente per venti anni e deve essere accompagnato dall’intenzione di esercitare un potere sulla cosa, sia direttamente che tramite il detentore.
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I tempi in cui scatta l’usucapione su beni immobili e beni mobili sono differenti: sui beni immobili dopo 20 anni che in modo continuativo e costante un soggetto diverso dal legittimo proprietario se ne prende cura; su beni immobili come fondi rustici con annessi fabbricati dopo 15 anni; sui beni mobili dopo 10 anni se il possesso è stato acquistato in buona fede e dopo 20 anni se il possessore è di mala fede. Resta comunque necessario il non uso del bene da parte del proprietario e il contestuale uso del bene da parte di un altro soggetto.