La maggior parte dei bonus edilizi viene erogato tramite lo sconto in fattura o la cessione del credito. Ma cosa accade se l’azienda fallisce?
Sono stati approvati gli emendamenti al superbonus del 110%. La misura è stata approvata senza alcun tetto Isee e senza alcun vincolo di 25.000 euro di reddito per le villette unifamiliari. La riforma concede inoltre più tempo per i proprietari delle case unifamiliari per usufruire del Superbonus, a patto di aver prodotto un saldo del 30% dei lavori entro il prossimo mese di giugno. Il superbonus, così come la maggior parte dei bonus edilizi, viene erogato tramite lo sconto in fattura o la cessione del credito, oppure tramite detrazione in dichiarazione dei redditi. Ma cosa accade se l’impresa dovesse fallire?
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Lo sconto in fattura permette al contribuente di eseguire i lavori senza sostenere alcuna esborso. Infatti, è l’impresa che applica lo sconto in fattura, grazie ad un credito del 110% rispetto all’ammontare dei lavori effettuati. Quando lo sconto si concretizza, dopo emissione accertata della fattura, il contribuente ha automaticamente diritto al bonus anche se l’azienda fallisce. Infatti, una procedura fallimentare non ha effetto in capo al contribuente.
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Per ogni tipo di intervento ammesso al superbonus sono previsti specifici limiti di spesa. Ad esempio, per l’isolamento termico dell’edificio, il limite di spesa è fissato a 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Per gli edifici composti da due ad otto unità immobiliari, il limite è 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio mentre è 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Il limite massimo di spesa detraibile, nel caso di più interventi, sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. L’Agenzia ha chiarito che, per i lavori effettuati sulle parti comuni condominiali nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato sul numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze. Diverso il discorso per gli edifici unifamiliari: in questo caso le pertinenze non aumentano il limite di spesa per ciascun intervento.
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