Il bonus, che permette di ottenere un beneficio aggiuntivo al Reddito di cittadinanza, spetta solo in alcuni casi. Ecco quali
Al via l’accredito del nuovo bonus imprenditorialità per i percettori del Reddito di cittadinanza. Il bonus è stato introdotto nel programma di sostegno economico il 12 febbraio 2021 e si aggiunge alle tradizionali mensilità del Reddito di Cittadinanza. A stabilirlo, il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 febbraio 2021 all’articolo 8, comma 4 mentre la circolare n. 175 dell’INPS del 22 novembre 2021 ha fornito tutte le informazioni necessarie per procedere all’invio delle domande, i requisiti da possedere e le condizioni da rispettare per poter ottenere il riconoscimento del contributo. Oltre alle consuete mensilità ricevute, chi avvia una nuova attività professionale o commerciale può richiedere all’Inps un contributo in più fino a 4.680 euro, pari a 6 mensilità del reddito (780 euro), erogato in un’unica soluzione, che va a incrementare l’assegno già percepito a titolo di sussidio.
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Il bonus aggiuntivo consiste in sei mensilità di Rdc per chi inizia un’attività di lavoro autonomo, d’impresa o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione dell’assegno. Il valore massimo che si può ottenere è pari a 4.680 euro, ne limite di 780 euro mensili. Il beneficio è riconosciuto in un’unica soluzione ed è pari a 6 mensilità del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili, quindi può arrivare sino a un massimo di 4.680 euro. L’importo si calcola considerando il valore dell’assegno ricevuto relativamente al mese in cui è stata avviata l’attività che dà diritto all’incentivo. L’assegno viene erogato dall’Inps in un’unica soluzione entro il secondo mese successivo a quello di presentazione della richiesta.
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I requisiti
Il bonus è concesso ai beneficiari di Reddito di cittadinanza che avviano, entro i primi 12 mesi di fruizione del Rdc un’attività lavorativa autonoma; un’attività di impresa individuale; una società cooperativa. In caso di avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, nel corso dell’erogazione del Rdc, la variazione dell’attività deve essere comunicata all’Inps entro 30 giorni dall’inizio della stessa, a pena di decadenza dal sussidio. Il reddito derivante dalla nuova attività deve essere individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.