Se alla famiglia viene meno una importante fonte di reddito, nella forma di un parente percettore di una pensione che decede, tale famiglia ha diritto a una forma di sostentamento sostitutiva conosciuta come pensione di reversibilità.
La pensione di reversibilità è una forma di pensione previdenziale che viene riconosciuta ad una persona quando decede un parente prossimo percettore di una pensione (di vecchiatia o anticipata), la quale costituiva una fonte importante di reddito per tutto il nucleo familiare. Il sostegno economico può essere riconosciuto sia al partner della persona defunta, sia ai suoi figli, purché il dante causa, ovvero la persona defunta, sia già titolare di pensione diretta (di vecchiaia o anticipata) ancora in corso di liquidazione.
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A poter avere accesso alla pensione di reversibilità sono il coniuge, i figli, o altri congiunti secondo una precisa gerarchia di importanza.
- La pensione di reversibilità si rivolge prima di tutto al coniuge della persona defunta. Anche se separato legalmente o addirittura divorziato, il coniuge della persona defunta ha diritto a una pensione di reversibilità in quanto la pensione del coniuge defunto era parte importante del suo reddito. Questo a meno che il coniuge in questione non sia passato a nuove nozze. Se il coniuge si risposta perde il diritto alla pensione di reversibilità, ma ha comunque diritto a un assegno una tantum pari a due annualità.
- Ai figli viene riconosciuta la pensione di reversibilità solo se questi non hanno ancora compiuto i 18 anni di età o sia giudicati inabili al lavoro.
- In assenza di un coniuge e/o di figli della persona defunta, il diritto ad ottenere la pensione di reversibilità passa ai genitori del defunto, ammesso che questi abbiano almeno 65 anni di età e non percepiscano una pensione diretta.
- Qualora non ci siano neanche dei genitori, il diritto alla pensione di reversibilità può essere impugnato dai frateli celibi o sorelle nubili del defunto.
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Non hanno diritto alla pensione di reversibilità:
- Il partner in una coppia di fatto;
- Il coniuge divorziato che non percepisce l’assegno divorzile;
- Il coniuge che ha contratto nuove nozze;
- I figli ed equiparati che hanno compiuto 18 anni;
- I figli ed equiparati che accedono a tirocini formativi o di orientamento;
- I figli che svolgono un’attività lavorativa dalla quale derivi un reddito annuo superiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30%;
- I genitori che non abbiano compiuto i 65 anni di età.