In alcuni specifici casi, è possibile ricevere un contributo aggiuntivo da parte dell’Inps al Reddito di cittadinanza
L’auto-imprenditorialità dà diritto a un contributo ulteriore da parte dell’Inps che incrementa l’assegno già percepito attraverso il Reddito di cittadinanza. La misura, sopravvissuta nonostante le voci insistenti su una sua cancellazione, è tutt’ora attiva ma, oltre alle consuete mensilità ricevute, chi avvia una nuova attività professionale o commerciale può richiedere all’Inps un contributo in più fino a 4.680 euro, pari a 6 mensilità del reddito (780 euro), erogato in un’unica soluzione, che va a incrementare l’assegno già percepito a titolo di sussidio.
Leggi anche: I vini da portare a tavola a Natale, ecco i migliori, senza dubbio
Dunque il bonus aggiuntivo consiste in sei mensilità di Rdc per chi inizia un’attività di lavoro autonomo, d’impresa o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione dell’assegno. Il valore massimo che si può ottenere è pari a 4.680 euro, ne limite di 780 euro mensili. Il reddito di cittadinanza, del resto, non è stato pensato come un semplice sussidio ma come una misura di politica attiva del lavoro, finalizzata all’occupazione o alla rioccupazione di chi ne beneficia.
Leggi anche: Pensioni, chi avrà una maggiorazione del 40% già dal prossimo mese
Il beneficio è riconosciuto in un’unica soluzione ed è pari a 6 mensilità del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili, quindi può arrivare sino a un massimo di 4.680 euro. L’importo si calcola considerando il valore dell’assegno ricevuto relativamente al mese in cui è stata avviata l’attività che dà diritto all’incentivo. L’assegno viene erogato dall’Inps in un’unica soluzione entro il secondo mese successivo a quello di presentazione della richiesta. Il bonus è concesso ai beneficiari di Reddito di cittadinanza che avviano, entro i primi 12 mesi di fruizione del Rdc un’attività lavorativa autonoma; un’attività di impresa individuale; una società cooperativa.
I requisiti
In caso di avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, nel corso dell’erogazione del Rdc, la variazione dell’attività deve essere comunicata all’Inps entro 30 giorni dall’inizio della stessa, a pena di decadenza dal sussidio. Il reddito derivante dalla nuova attività deve essere individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.
Inoltre, al momento della presentazione della domanda delle sei mensilità bisogna essere componenti di un nucleo familiare che sta beneficiando del RdC; bisogna avere avviato un’attività autonoma o di impresa individuale o aver sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio; bisogna non aver cessato, nei dodici mesi precedenti la richiesta, una delle attività che danno diritto al beneficio addizionale; bisogna non essere parte di un nucleo familiare che ha già avuto accesso al bonus.