Non ci sono soli i soldi tra i beni che l’Agenzia delle Entrate può pignorare a un professionista.
C’ da fare una differenziazione, nel caso in cui parliamo di debiti iscritti a ruolo. Si tratta dei debiti contratti con lo Stato, Comuni, Provincie, Regione, Pubblica Amministrazione, INPS e così via. In questi casi la normativa italiana prevede il pignoramento, se è presente un titolo esecutivo, ovvero la presenza di un atto emesso da un Ente ufficiale (Agenzia delle Entrate – Riscossioni), che in forma certa e tassativa, impone il pagamento di una somma di denaro (debito), a un soggetto (debitore) indicando in chiaro la natura del debito, ovvero il soggetto creditore.
Nel Decreto Fiscale n. 146/2021 sono state prese in esame nuove “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Un provvedimento che ha disposto nuove date di scadenza riferite al pagamento delle cartelle esattoriali, nonché delle rate in essere della Rottamazione Ter e Saldo e stralcio, quest’ultime riferite alla definizione agevolata del periodo temporale del 2020 e 2021.
Nell’ipotesi in cui tali scadenze non vengono rispettate si perdono i benefici della definizione agevolata e il contribuente espone il proprio conto corrente ai rischi di un’esposizione forzata.
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Il primo bene aggredibile di un professionista con partita Iva in sede di pignoramento dei bene è il conto corrente ovvero i redditi e le risorse finanziarie accumulati. Secondo le vigenti, non ci sono limitazioni al prelievo. E poco conta che il lavoratore sia in stato di disoccupazione ovvero che non lavori.
In caso di conto corrente cointestato, il fisco può procedere al pignoramento per il 50% del suo valore. L’attenzione può quindi spostarsi sui beni mobili di valore, come gioielli e arredi di pregio, di valore artistico o antiquario.
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Tra le cose mobili non pignorabili ci sono a un professionista con partita Iva ci sono l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina, anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli. Questi oggetti sono esclusi in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi, ma anche gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore.
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