Assegno di invalidità, perché non potrai avere la pensione di vecchiaia.
L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata dall’INPS su domanda*, ai lavoratori la cui capacità lavorativa risulti ridotta a meno di un terzo a causa di un’accertata infermità di natura fisica o mentale.
Così come per la pensione di inabilità da cui differisce innanzitutto per il prerequisito sanitario richiesto (la pensione di inabilità implica infatti una condizione di invalidità totale), il riferimento è qui alla prestazione di natura previdenziale disciplinata dalla legge 222/1984. L’assegno ordinario di invalidità trattato in questa sede non va cioè confuso con l’assegno di invalidità civile, prestazione di natura assistenziale, che in quanto tale, non trova tra i suoi prerequisiti il numero di contributi maturati, bensì criteri legati al reddito (oltre che alla condizione sanitaria) del richiedente.
Hanno diritto all’assegno di invalidità INPS i lavoratori dipendenti, gli autonomi (tra cui, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), nonché gli iscritti ad alcuni fondi pensione sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria.
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Affinché il trattamento possa essere erogato, si rende necessario il soddisfacimento di due prerequisiti fondamentali: riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale; un minimo di 260 contributi settimanali – pari a 5 anni di contribuzione e assicurazione – di cui almeno 156 settimane (3 anni) nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda.
L’assegno ordinario di invalidità, essendo equiparabile ad una pensione, non permette l’accesso alla pensione anticipata ma solo a quella di vecchiaia. Nel suo caso l’unico modo per anticipare la pensione prima dei 67 anni è rappresentato dalla pensione di vecchiaia anticipata per lavoratori invalidi.
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Questa misura richiede un’invalidità di almeno l’80% e che il lavoratore sia impiegato nel settore privato. L’accesso, infatti, è precluso sia ai lavoratori pubblici che a quelli autonomi. Inoltre è necessario aver versato almeno 20 anni di contributi e aver compiuto 61 anni per gli uomini e 56 per le donne. Dal raggiungimento del requisito anagrafico e contributivo, inoltre, è necessaria una finestra di attesa di 12 mesi per la decorrenza del trattamento di pensione. Infine non è possibile cumulare l’assegno ordinario di invalidità con la pensione, visto che entrambe soo calcolate sui contributi versati.
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