Si attende solo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, poi il nuovo decreto legge sulle cartelle esattoriali approvato il 30 novembre sarà attivo. Vantaggi per chi parla le cartelle esattoriali a 180 giorni dalla comunicazione.
Le commissioni Finanze e Lavoro di Camera e Senato sono arrivate all’approvazione in un Decreto Legge in data 30 novembre 2021 di un emensamento che prevede dei vantaggi nel pagamento delle proprie cartelle esattoriali entro 180 giorni dalla notifica. Già attualmente è possibile pagare le cartelle esattoriali a 150 giorni dalla notifica, ma alcune cartelle esattoriali possono beneficiare di termini di pagamento più lunghi. Già il prolungamento del termine di pagamento da 60 a 150 giorni precedentemente concesso vale soltanto per certe cartelle esattorili, in particolare quelle notificate dal 1 settembre 2021 al 31 dicembre 2021.
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Quindi per le cartelle esattoriali notificate in questo periodo il contribuente ha tempo 150 giorni per poter pagare quanto dovuto all’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Le stesse cartelle esattoriali sono ora soggette a questo secondo emendamento che prolunga ulteriormente il tempo di pagamento di 30 giorni, da 150 giorni a 180 giorni dal momento della notifica, come deciso dalla commissione Finanze e Lavoro di Camera e Senato. La novità sarà operativa, però, solo dal momento in cui il Decreto Legge sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, proprio come succederà per la novità della proroga della rottamazione ter e del saldo e stralcio al 9 dicembre anziché al 30 novembre, approvati nello stesso decreto legge.
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L’Agenzia delle Entrate, al momento della delibera delle commissioni Finanze e Lavoro della Camera e del Senato, ha pubblicato sul proprio sito internet una serie di FAQ preventive sul funzionamento delle nuove regole per il pagamento delle cartelle esattoriali. Il termine del pagamento delle cartelle esattoriali notificate tra il 1 settembre e il 31 dicembre 2021 viene esteso dai canonici 60 giorni a 180 giorni senza l’applicazione interessi di mora. Prima di tale termine l’Agente della Riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo. Tuttavia, passati i 180 giorni dalla notifica, cominceranno ad essere applicati gli interessi di mora come normalmente verrebbe fatto.