L’assegno ordinario di invalidità non è per sempre. La misura può essere, infatti, non rinnovata o addirittura revocata.
Invalidità civile, prevista prima la sospensione temporanea e poi la revoca dell’assegno per chi non dà comunicazione dei redditi percepiti all’INPS o all’Agenzia delle Entrate.
Lo ribadisce l’Istituto con un comunicato stampa. La trasmissione dei dati reddituali è infatti un onere in capo a tutti quei soggetti che percepiscono sussidi di invalidità civile “ancorati al reddito”, come per esempio l’assegno mensile o la pensione di inabilità o, ancora, l’indennità mensile di assistenza.
L’assegno ordinario viene riconosciuto, a domanda, ai lavoratori cui è stata certificata una perdita della capacità lavorativa superiore a due terzi. Una volta riconosciuto, l’assegno ordinario di invalidità può essere soggetto a revisione e revoca. Vediamo in quali casi si rischia di perdere l’AOI.
I titolari di prestazioni INPS di invalidità civile legate al reddito, sono tenuti per legge a comunicare annualmente i propri redditi all’INPS con il modello RED o all’Agenzia delle Entrate con il 730 o con il Modello Redditi, per il calcolo delle prestazioni.
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In assenza di tale comunicazione, ed in mancata risposta ai diversi solleciti, scatta la sospensione temporanea dell’assegno mensile o della pensione di invalidità per coloro che non hanno comunicato i propri redditi per il corretto calcolo delle prestazioni a cui avrebbero diritto.
Gli interessati stanno ricevendo da parte dell’INPS una raccomandata con la comunicazione della sospensione temporanea. Il ripristino delle erogazioni è condizionato all’invio, da parte del beneficiario, dei redditi mancanti, presentando una domanda di ricostituzione reddituale.
Per evitare che gli venga revocato definitivamente il sussidio l’interessato potrà, entro 120 giorni dall’avviso di sospensione, provvedere a comunicare la propria situazione reddituale in due modi.
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Il primo modo è per chi voglia adempiere autonomamente, accedendo all’area personale My INPS del sito www.inps.it con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di livello 2, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’identità Elettronica (CIE).
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