Reddito di Cittadinanza, i versamenti possono proseguire anche dopo la morte

Il Reddito di cittadinanza varia in base alla situazione economica e al nucleo familiare. Ma cosa accade in caso di variazione del nucleo?

Il reddito di cittadinanza andrà avanti, pur con un aumento dei controlli per spianare le truffe e i raggiri al sistema. La misura mira a dare supporto ai nuclei familiari che versano in condizioni di difficoltà economiche ma anche ad incentivare il lavoro. Tra i criteri che permettono di usufruire del Rdc, c’è sicuramente l’indicazione Isee e il numero delle persone del nucleo familiare. Per quanto riguarda il decesso del beneficiario il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 20 luglio 2021, il Decreto Interministeriale 30 aprile 2021 con le disposizioni relative alle modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza.

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Si chiarisce che, in caso il Rdc venga erogato ad un nucleo composto da un solo membro e questo deceda, l’erogazione del Rdc viene interrotta anche in presenza di eventuali mensilità arretrate non ancore erogate e le quote maturate e non riscosse e le somme erogate e non spese in vita dal soggetto deceduto non entrano nell’asse ereditario e non sono trasmissibili agli eredi. Invece, in caso il Rdc venga erogato ad un nucleo composto da piuù membri maggiorenni e sia in corso la suddivisione dell’erogazione del beneficio fra questi, in caso di decesso di uno di questi, le eventuali quote di Rdc arretrate non ancore erogate e le somme erogate e non spese in vita dal soggetto deceduto vengono riconosciute agli altri membri del nucleo.

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Cosa cambia

Ai fini della richiesta del Reddito di cittadinanza, il nucleo familiare deve presentare precisi requisiti economici e non solo. Per quanto riguarda la persona richiedente, bisogna essere cittadino italiano o europeo o lungo soggiornante e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa; avere un ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) aggiornato inferiore a 9.360 euro annui; possedere un patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro; avere un patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro che può essere incrementato in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare e delle eventuali disabilità presenti nello stesso; avere un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicato per la scala di equivalenza.

La soglia del reddito è elevata a 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in una abitazione in affitto. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione del beneficio medesimo, i limiti temporali entro il quale può essere riconosciuto l’RDC si applicano al nucleo familiare modificato.

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