Un modo per pagare poche tasse: lavorare all’estero e tornare in Italia

Rientro lavoratori dall’estero: anche senza l’iscrizione all’AIRE è possibile beneficiare della detassazione: ecco come funziona.

Sufficiente e allo stesso tempo necessario per l’accesso alle agevolazioni dimostrare di avere la residenza in un altro Paese, sulla base delle norme convenzionali fra Stati.

Sia docenti e ricercatori che altre categorie di lavoratori residenti all’estero hanno specifici obblighi e requisiti da rispettare per poter applicare il regime speciale.

L’Agenzia delle Entrate con una serie di risposte agli interpelli ha chiarito alcuni punti chiave e con la circolare numero 33 del 28 dicembre 2020 ha fornito una panoramica sulle regole da seguire per orientarsi, anche sulla possibilità di beneficiare delle agevolazioni senza iscrizione all’AIRE.

Il TUIR, “Testo unico delle imposte sui redditi”, all’articolo 2, comma 2, considera residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta, (183 giorni o 184 giorni se l’anno è bisestile), risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza: la residenza è il luogo di dimora abituale, il domicilio è sede principale dei propri affari e interessi. Queste due condizioni – definite nell’art. 43 del Codice Civile – sono alternative: la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a qualificare un soggetto residente in Italia ai fini fiscali.

Perché potrebbe convenire ai lavoratori italiani all’estero tornare in patria

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L’articolo 16 del decreto legislativo numero 147 del 2015 e l’articolo 44 del DL numero 78 del 2010 delineano un sistema di incentivi per il rientro dei cervelli, potenziato da alcune modifiche apportate a entrambi gli articoli dal Decreto Crescita che, a sua volta, è stato modificato in ultima battuto dalla Legge di Bilancio 2021 che ha esteso ulteriormente la platea di beneficiari.

In estrema sintesi, le novità per i lavoratori impatriati introdotte dal DL numero 34 del 2020 sono le seguenti: passa dal 50 al 70% la riduzione dell’imponibile; le condizioni per accedere al regime fiscale di favore diventano più semplici; si estende il regime anche ai lavoratori che avviano un’attività di impresa a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2020; si introducono maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori 5 periodi d’imposta in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, trasferimento della residenza in regioni del Mezzogiorno).

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E anche per quanto riguarda i docenti e i ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia, ci sono delle modifiche: si incrementa da 4 a 6 anni la durata del regime di favore fiscale; si prolunga la durata dell’agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).

 

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