Grecia e Portogallo sono da anni la meta prediletta di molti pensionati, in particolare di Regno Unito e Paesi Nordici, approfittando della bassa tassazione. Ma nella partita per attrarre i pensionati c’è anche l’Italia.
Godersi i frutti del proprio lavoro e gli ultimi anni di vita in un posto al sole, davanti alla calda brezza marina è il sogno di tantissimi pensionati delle ricche nazioni del Nord Europa, ma “povere” dal punto di vista climatico.
Il Portogallo, in particolare con il regime Nhr dal 2009 è diventato la “Mecca” per queste persone. La normativa consente, infatti, ai cittadini stranieri che trasferiscono la propria residenza nel Paese l’esenzione totale dalle imposte sul reddito, sia prodotto nel Paese sia proveniente da altri Stati, includendo le pensioni, gli stipendi e i capital gain, per un periodo di dieci anni.
La mossa dell’Italia per battere la concorrenza portoghese
Qualcosa di simile, sebbene con una misura meno “drastica” di quella portoghese, sta facendo anche l’Italia. Il nostro paese riconosce una tassazione del 7% per cinque anni e circoscrive l’area di territorio in cui trasferirsi per almeno 183 giorni l’anno (184 se l’anno è bisestile). Ovvero le Regioni del Sud Italia, in particolare nei paesi a bassa densità abitantiva.
L’opzione per il regime di imposta sostitutiva si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i soggetti interessati hanno effettivamente trasferito la residenza fiscale in uno dei Comuni del Sud aventi le caratteristiche previste dalla norma ed è efficace a decorrere dallo stesso periodo d’imposta.
Quali sono i requisiti per la tassazione agevolata
Sono necessari cinque requisiti da soddisfare al momento della presentazione della dichiarazione di redditi da parte del contribuente:
- Lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a 5 periodi di imposta precedenti l’inizio di validità dell’opzione;
2. La giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione tra quelle in cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
3. Gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva;
4. Lo Stato di residenza del soggetto estero erogante i redditi;
5. L’ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all’imposta sostitutiva.
Per quanto riguarda le zone dell’Italia, come anticipato, si tratta dei Comuni del Sud Italia (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia), con popolazione non superiore a 20mila abitanti.