Ebbene si, l’istituto previdenziale può richiedervi indietro la pensione: ecco i casi in cui questo può essere fatto.
Può capitare che il pensionato si trovi a dover restituire delle somme indebitamente percepite dall’INPS. Abbiamo varie tipologie di indebito: Al riguardo, l’articolo 8, comma 2, del d.P.R. n. 538/1986 stabilisce che, al di fuori dell’ipotesi di fatto doloso dell’interessato, qualora per errore, contenuto nella comunicazione dell’Ente di appartenenza, venga liquidato un trattamento pensionistico in misura superiore a quella dovuta, l’Ente responsabile della comunicazione, quale obbligato diretto nei confronti dell’Istituto previdenziale, è tenuto a rifondere le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa verso l’interessato da parte dell’Ente datore di lavoro.
L’articolo 162 del d.P.R. n. 1092/1973 dispone invece il conguaglio a debito nel caso di minore importo del trattamento definitivo di pensione e il recupero dell’indebito direttamente sul trattamento pensionistico nell’ambito del rapporto obbligatorio che si articola secondo lo schema ordinario di bilateralità tra Istituto previdenziale e pensionato.
Rimandare indietro la pensione: ecco i casi in cui lo stato la rivuole indietro
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Sul tema del recupero dell’indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio, di cui al citato articolo 162, sono intervenute le Sezioni Riunite della Corte dei Conti che, con le sentenze n. 7/2011/QM e n. 2/QM/2012, hanno rivisitato l’orientamento in precedenza espresso con la sentenza n. 7/2007/QM ed hanno precisato che “Lo spirare di termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l’Amministrazione del diritto-dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell’indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall’interessato in sede amministrativa e giudiziaria”.
Il recupero degli indebiti scaturiti da revoca o modifica di provvedimenti di pensione è disciplinato dall’articolo 206 del D.P.R. n. 1092/73 – applicabile anche agli iscritti alle Casse pensioni (CPDEL, CPS, CPUG, CPI) in virtù della disposizione di cui all’articolo 8, comma 1, del D.P.R. n. 538/86 – che dispone l’irripetibilità degli stessi, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all’accertamento di fatto doloso dell’interessato.
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Le somme corrisposte in esecuzione di sentenza favorevole al pensionato, poi riformata in un successivo grado di giudizio, devono essere restituite all’Ente erogatore. Ciò in quanto dalla sentenza di riforma discende, in guisa quasi automatica, l’effetto di porre nel nulla, sin dal momento della sua emissione, il provvedimento dal quale traeva titolo il pagamento preteso e ottenuto dal ricorrente vittorioso; sicché l’esecuzione della sentenza di riforma non può non avere l’effetto di ripristinare la situazione giuridica riconducibile al primo decisum, quale era anteriormente alla proposizione del ricorso.