In alcuni casi di abusi edilizi ci sono normative che permettono di non avere guai con la legge. Lo stesso meccanismo vale per il Superbonus.r
Conoscere queste normative può essere molto utile, visto che il governo, anche attraverso misure come il Superbonus, sta incentivando lavori nell’edilizia con l’obiettivo di rilanciare l’economia e accelerare la ripresa dopo la crisi per la pandemia da Covid.
L’articolo 34 del Testo Unico individua alcuni specifici abusi edilizi rientranti nelle parziali difformità dal permesso di costruire. Secondo il comma 2/ter del suddetto articolo “non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali”.
Stiamo parlando di spostamenti di pareti interne, l’apertura di una porta o la creazione di un nuovo bagno, insomma minimi cambiamenti di distanze, volumi, altezze e superfici per i quali è ammessa una tolleranza tra stato di fatto e progetto entro il limite del 2%.
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In questo caso, per poter accedere al Superbonus, è sufficiente che il professionista produca una «dichiarazione sostitutiva di atto notorio» che certifichi che la discordanza rispetta tale limite massimo.
In pratica, il comma 2/ter stabilisce che entro il suddetto limite del 2%, le violazioni sono irrilevanti. La scelta del legislatore è stata di evitare inutile quanto eccessiva complicazione dei contenziosi e delle azioni repressive, puntando piuttosto ad una migliore efficacia dell’azione amministrativa.
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Cosa prevede il Testo Unico
Il limite di abusivismo del 2% è stato fissato nel Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001) all’art. 49, comma 1, in cui si dice che “gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici.
Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione”.