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Fisco

Pensioni, arretrati e rivalutazioni con meno di 15 anni: per i privilegiati diventa legge

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Chiara Feleppa

Novità per le Forze Armate. Chi è andato in pensione avendo prestato servizio per meno di 15 anni prima del 1996 riceverà gli arretrati

Sono state aggiornate le pensioni per la Polizia di Stato e Penitenziaria, dopo quelle dei militari. Una sentenza della Corte dei Conti ha previsto un migliore trattamento sul rendimento dei contributi versati nel sistema retributivo prima del 1996, rispetto a quanto calcolato dall’Inps. A sollevare la questione sono stati proprio i ricorrenti, che avevano contestato di ricevere un diverso trattamento economico per i contributi versati fino al 1995 per cui veniva riconosciuto al personale militare e ai poliziotti un rendimento pari al 2,33% per chi aveva lavorato meno di 15 anni. Con la sentenza n. 12 del 2021 è stato stabilito che il rendimento spettante per la parte contributiva versata deve è essere uguale per tutti.

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Cosa cambia?

Cosa cambia, dunque? In primis, si calcola la misura del 2,44% per ogni anno di anzianità contributiva per tutti. L’aliquota è invece stata applicata, fino ad adesso, solo al personale che vantava più di 15 anni di versamenti prima del 1996. Come si legge nella sentenza “la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, in favore del personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.

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Il personale di polizia che cessa dal servizio con un’anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni gode di un’aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1995. L’aliquota scende al 2,20% se il poliziotto cessa dal servizio per raggiungimento dell’età ordinamentale senza aver raggiunto l’anzianità contributiva minima di 20 anni.

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