Una novità sui bonus per la casa. Dall’11 novembre, infatti, optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura costerà di più.
Dall’11 novembre 2021 è entrato in vigore il decreto contro le frodi nel campo delle agevolazioni fiscali: pertanto, optare per la cessione del credito o sconto in fattura per usufruire dei bonus fiscali casa costerà di più. Infatti, il decreto legge n. 151 del 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 novembre 2021, ha introdotto l’obbligo di acquisire il visto di conformità anche a fronte degli altri bonus casa nel caso in cui si preferisca utilizzare l’opzione per la cessione del credito o sconto il fattura.
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Anche chi usufruisce dunque del bonus ristrutturazione, del bonus facciate o di altri incentivi ed intende optare per lo sconto in fattura o cessione del credito deve acquisire il visto di conformità da un soggetto abilitato al rilascio, che può essere un commercialista o il Caf. Il rilascio del visto non è gratuito e la figura predisposta al rilascio chiederà il pagamento un onorario che dovrà inviare anche comunicazione all’Agenzia delle Entrate per conto del contribuente. Nel caso in cui si optasse per la detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi nell’usufruire del bonus, non ci sarebbe necessità del rilascio del visto.
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Sulla cessione del credito, sono arrivati i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate che con risposta n. 369 del 24 maggio 2021. Proprio l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che le modalità attuative per l’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, sono state definite con i provvedimenti 8 agosto 2020, prot. n. 283847, 12 ottobre 2020, prot. n. 326047, 22 febbraio 2021, prot. n. 51374 e 30 marzo 2021, prot. n. 83933. L’Agenzia delle entrate ha specificato che:
- la cessione dei crediti in denaro può dar luogo ad operazioni di natura finanziaria, rientranti nel campo di applicazione dell’IVA o ad operazioni di natura non finanziaria, escluse dal campo applicativo dell’IVA.
- la cessione dei crediti d’imposta di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “Ecobonus”), all’art. 16 del DL 63/2013 (c.d.”Sismabonus”), se effettuata tra le parti dietro corrispettivo abbia finalità e natura finanziaria, rientrando, agli effetti dell’IVA, tra le operazioni esenti, ai sensi dell’art. 10, primo comma, n.1) del d.P.R. n. 633 del 1972.
un atto di cessione di crediti avente natura finanziaria, risulta soggetto a registrazione in caso d’uso se redatto per scrittura privata non autenticata, ed in termine fisso se redatto tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso di registrazione l’imposta è dovuta in misura fissa. - l’atto di cessione del credito di imposta formalizzato tramite scrittura privata non è soggetto all’obbligo di registrazione, ai sensi dell’articolo 5 della Tabella, allegata al TUR.