Reddito di Cittadinanza, cosa succede ai genitori non sposati, separati o in città diverse

Nonostante il reddito di cittadinanza sia pensato per essere unico per tutto il nucleo familiare, ci sono dei casi, specie in casod i figli minori, in cui entrambi i genitori possono percepire l’assegno del reddito.

Il reddito di cittadinanza è stato realizzato, nelle sue intenzioni, per aiutare i nuclei familiari italiani della fascia più povera in modo che possano avere un reddito nonostante la mancanza di un’occupazione. Tuttavia, nella normativa è previsto un caso in cui in uno stesso nucleo familiare e in presenza di figli minorenni, sia il padre che la madre possano avere l’assegno del reddito di cittadinanza. In circostanza normali il reddito di cittadinanza è uno solo per l’intera famiglia, ovvero per tutte le persone che fanno parte dello stesso stato di famiglia. Questo vale per le coppie sposate e conviventi, per le coppie conviventi e non sposate, per le coppie sposate e non conviventi, ma non per le coppie né sposate né conviventi.

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La falla, se così possiamo definirla, della formula sta in quei genitori che non sono né sposati né convivente, e quindi tecnicamente non appartenenti allo stesso stato di famiglia. Avere un figlio in comune, infatti, non sta a significare automaticamente uno stato di famiglia comune. Quindi se, per esempio, una coppia non convivente ha un figlio che abita con uno dei due genitori, questa non è riconosciuta come una famiglia, quindi entrambi i genitori possono fare domanda e teoricamente ottenere il sussidio del reddito di cittadinanza.

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Tuttavia questo stato non è semplice da gestire e complica la formulazione dell’ISEE. Se il genitore solo non ha problemi, il genitore che ha a carico il figlio deve indicare l’altro genitore come componente aggregato al nucleo, a meno che questi sia:

  • Sposato con una persona diversa dall’altro genitore;
  • Genitore di un figlio avuto con persona diversa dall’altro genitore;
  • Obbligato, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, al versamento di assegni periodici diretti al mantenimento dei figli;
  • Escluso dalla potestà sui figli o allontanato dalla residenza familiare;
  • Accertato estraneo in termini di rapporti affettivi ed economici, in sede giudiziaria o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Se l’altro genitore non convivente non rientra in uno di questi casi, il genitore che ha con se il figlio e fa richiesta del reddito di cittadinanza, deve indicarlo sul proprio ISEE, indicando anche redditi e patrimoni dell’altro genitore.

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